COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 185 stagione sportiva 2007/08. Reclamo della SS. Pappiana calcio avverso esito gara Pappiana -. Cevolese del 09.02.2008 . ( risultato 0 – 5 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 185 stagione sportiva 2007/08. Reclamo della SS. Pappiana calcio avverso esito gara Pappiana -. Cevolese del 09.02.2008 . ( risultato 0 – 5 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo, la soc. Pappiana chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sostenendo che allo stesso abbia partecipato il calciatore Piccinetti Andrea malgrado squalificato , facendo riferimento all’art 17 comma 3 C.G.S ( oggi non piu’ efficace e trasfuso all’art. 22 c.g.s ) nonche’ alla decisione 112/07 di cui al C.U 40 dell’08.03.2007 assunta da questa Commissione per fatto analogo. Invia proprie controdeduzioni la soc. Cevolese asserendo che il Piccinetti ha partecipato regolarmente alla gara , avendo scontato la giornata di squalifica di cui al C.U 29 del 24.01.2008 , in occasione della gara precedente (cevolese – san piero frates ) Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto. Il calciatore Piccinetti , squalificato per una gara ( C.U 29 del 24.01.2008 ) , risulta inserito , nella gara del 02 febbraio 2008 Cevolese – San piero ) su una lista gara prestampata senza che sia stato apposto il numero di maglia e quindi non presente alla gara Questa Commissione si era gia’ pronunciata sull’argomento con sentenza 112/07-cr di cui al C.U 40 del 08 marzo 2007. La Commissione di Appello Federale , con sentenza 5895.9 AM/ri del 24 aprile 2007 , riportata sul C.U del Comitato Regionale Toscana n° 48 del 27 aprile 2007 , diversamente decidendo ha annullato la decisione di questa commissione ritenendo non presenti alla gara, i calciatori che pur inseriti in una lista prestampata non siano indicati con il numero di maglia. P.Q.M. La C.D.T respinge il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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