COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 184 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della A.S.D Fulgor Castefranco avverso dec. G.S.T di Arezzo. Squalifica Somigli Simone fino al 15.04.2008. (C.U 26 del 06.02.2008)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
184 stagione sportiva 2007/08 . reclamo della A.S.D Fulgor Castefranco avverso dec. G.S.T di Arezzo. Squalifica Somigli Simone fino al 15.04.2008. (C.U 26 del 06.02.2008)
Con reclamo , inoltrato in data 15 febbraio 2008, la soc. Castelfranco chiede una revisione del provvedimento in oggetto indicato , assunto in primo grado, a seguito di fatti e situazioni verificatesi in occasione dell’incontro Castelfranco - Pergine del 03.02.2008.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’ art. 46 comma 4 Codice Giustizia Sportiva.
Osserva il Collegio come il dettato regolamentare indichi in sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare , il termine ultimo e perentorio per l’inoltro del reclamo.
Nel caso di specie , la societa’ Pieve Fosciana , ha prodotto il ricorso in data 15 febbraio 2008 , due giorni oltre il termine che si ripete essere perentorio .
P.Q.M.
La C.D dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa relativa
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