COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 149 – stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società Polisportiva Chianti Nord in opposizione alla sentenza del G.S.T. di Firenze che ha squalificato per quattro mesi il calciatore Anichini Tommaso. (C.U. n. 27 /2008) .

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 149 - stagione sportiva 2007/2008 - Reclamo proposto dalla Società Polisportiva Chianti Nord in opposizione alla sentenza del G.S.T. di Firenze che ha squalificato per quattro mesi il calciatore Anichini Tommaso. (C.U. n. 27 /2008) . La Polisportiva Chianti Nord impugna il provvedimento indicato in epigrafe contestando la descrizione dei fatti che il G.S. fornisce dell’episodio e concludendo, di conseguenza, per una riduzione della sanzione. Chiede di poter essere ascoltata in sede di esame del provvedimento. L’addebito che si muove al calciatore squalificato è l’aver intrapreso una colluttazione con un avversario e di avere, al momento della notifica del provvedimento di espulsione notificatogli unitamente all’avversario, offeso il D.G. colpendolo alla spalla con una propria spallata. A tal fine la reclamante, pur ritenendo giusto il provvedimento di espulsione, contesta l’addebito al proprio calciatore dell’episodio della spallata sostenendo che, se il D.G. è stato oggetto di uno spintone, esso è stato del tutto involontario e attribuibile ad uno dei due calciatori non specificando, peraltro, quale. In sede di udienza si è presentato un dirigente sprovvisto della necessaria delega rilasciata dal legale rappresentante della Società, per cui l’audizione ha avuto carattere prettamente informale. Esaminati gli atti la C.D.T.T. rileva quanto segue: in sede di supplemento qui reso l’arbitro, nel confermare il rapporto di gara, precisa che autore della spallata è stato unicamente l’ Anichini dato che l’episodio si è svolto allorché l’arbitro ha chiamato a sé il calciatore per notificargli l’espulsione, con la conseguenza che essi si trovavano al di fuori del gruppo degli altri calciatori. Il Collegio, pur apprezzando il garbato comportamento tenuto dalla reclamante, deve respingere il reclamo. Infatti, come ripetutamente affermato le decisioni degli organi della disciplina sportiva vengono assunte (art. 35 C.G.S.) sulla base degli atti ufficiali di gara. In punto di fatto , quindi, la decisione del G.S.T. è fondata e appare congrua nell’entità perché conforme alla costante giurisprudenza di questa Commissione. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’ incameramento della relativa tassa.
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