COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 190 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Romagnano con il quale viene impugnata la sentenza del G.S.T. di Massa riportante la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tonlazzerini Alessandro. (C.U. n. 32/2008).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul
Comunicato Ufficiale N. 37 del 06/03/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI
190 / stagione sportiva 2007/2008 – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Romagnano con il quale viene impugnata la sentenza del G.S.T. di Massa riportante la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Tonlazzerini Alessandro.
(C.U. n. 32/2008).
Un atto di violenza perpetrato a fine gara nei confronti di un avversario ha indotto il G.S.T. di Massa ad assumere il provvedimento che, indicato in epigrafe, viene impugnato in questa sede.
La Società reclamante non nega in alcun modo il gesto violento ma lo giustifica in quanto atto di reazione ad un pugno ricevuto.
Il Collegio esaminati gli atti ufficiali di gara non può accogliere il reclamo.
Infatti, premesso che la reazione non può giustificare un atto di violenza, si precisa che nella fattispecie il gesto è stato di particolare gravità e che, per le particolari modalità di esecuzione avrebbe potuto causare danni ben maggiori.
Comunque, indipendentemente dagli esiti, si deve osservare che l’art. 19, comma 4, lettera b) del C.G.S. sanziona con tre giornate di squalifica qualsiasi atto di violenza.
Costituendo quindi tale sanzione il minimo edittale non è dato al Giudice poter decidere per una sanzione inferiore.
P.Q.M.
la C.D. respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa ad esso relativa.
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