COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 24/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 241 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’ASD Ulignano calcio a cinque avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha inibito il sig. Giani Claudio fino al 04.05.2008. C.U. n° 40 del 20.03.2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 24/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 241 – Stagione Sportiva 2007/08 Reclamo proposto dall’ASD Ulignano calcio a cinque avverso la decisione del G.S.T. Toscana che ha inibito il sig. Giani Claudio fino al 04.05.2008. C.U. n° 40 del 20.03.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale della Toscana inibiva fino al 4 maggio 2008 il sig. Giani Claudio poiché allontanato per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, uscendo dal campo offendeva l’arbitro. Quanto sopra accadeva nel corso della gara Ulignano – Les Merengues del 13 marzo 2008. Con il gravame proposto, l’ASD Ulignano chiede una sensibile riduzione della sanzione; pur riconoscendo la frase irriguardosa, contesta che il Giani nell’allontanarsi abbia offeso il Direttore di gara, evidenziando come lo stesso Giani a fine gara abbia tentato di raggiungere l’arbitro per porgere le proprie scuse. Conclude affermando la disponibilità del Giani a presentarsi in udienza ove ritenuto opportuno da questa Commissione. Il reclamo non merita accoglimento. Innanzitutto questo Collegio evidenzia ancora una volta come l’audizione debba essere richiesta inequivocabilmente, ribadendo come in questi procedimenti possa essere sentita solo e soltanto la società reclamante tramite il suo Presidente o tramite persona (non inibita) all’uopo delegata (salvo evidentemente il reclamo in proprio del tesserato). Quanto sopra premesso, il D.G., nel supplemento di rapporto richiesto dalla C.D. ai fini istruttori, ha ribadito senza ombra di dubbio quanto già indicato negli atti di gara, evidenziando altresì di non aver posto alcun comportamento volto ad evitare l’incontro con il Giani. Sull’entità della sanzione, una volta acclarati i fatti, la Commissione nulla ha da eccepire. Essa appare equa e ben calibrata, in relazione ai consueti parametri di equità riguardo a fattispecie similari già esaminate. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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