COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 19/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 280 – stagione sportiva 2007/08 Oggetto: reclamo dell’Associazione Calcio Dilettantesca Seano 1948, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Cerretelli Luca e Filippini Marco fino al 14/05/2009, Biagiotti Mauro per tre gare, Panerai David e Tesi Gionata per due gare (C.U. n. 43 del 14/05/2008).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 19/6/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 280 – stagione sportiva 2007/08 Oggetto: reclamo dell’Associazione Calcio Dilettantesca Seano 1948, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Cerretelli Luca e Filippini Marco fino al 14/05/2009, Biagiotti Mauro per tre gare, Panerai David e Tesi Gionata per due gare (C.U. n. 43 del 14/05/2008). Preliminarmente occorre rilevare che il Codice di Giustizia Sportiva impedisce a quest’organo giudicante di poter valutare parte del reclamo proposto. L’art 45 co. III lett. a) del nuovo Codice di Giustizia Sportiva stabilisce l’impossibilità di impugnare la squalifica di calciatori fino a due giornate di gara. La categoricità nella formulazione di tale articolo impone di dover giudicare, in via preliminare, inammissibile l’impugnazione con riferimento alle posizioni dei giocatori Panerai David e Tesi Gionata poiché il legislatore ha evidentemente ritenuto tali sanzioni talmente poco afflittive da sottrarle alla verifica del giudice di secondo grado. Il G.S. applicava le residue sanzioni oggi impugnate con riferimento ai fatti accaduti, nel corso della gara disputata in data 10 maggio 2008, tra il gruppo sportivo Mezzana A.S.D. e la società reclamante, con le seguenti motivazioni: Cerretelli Luca: “A seguito di una segnatura della squadra avversaria, rincorreva il D.G. e afferrandolo per la maglia all'altezza del petto, lo scuoteva offendendolo e minacciandolo. Al rientro del D.G. negli spogliatoi a fine gara reiterava le offese”; Filippini Marco: “Per avere spintonato tre volte il D.G. facendolo quasi cadere, offendendolo e minacciandolo. A fine gara al rientro del D.G. negli spogliatoi, reiterava le offese”; Biagiotti Mauro: “Offese e minacce al D.G.”. Ricorre l’impugnante che, differenziando le singole posizioni, eccepisce che il giocatore Cerretelli Luca non avrebbe assolutamente rincorso il D.G. e, pur ammettendo che un leggero contatto sia avvenuto, nega la contestata aggressione; riconosce che siano state proferite alcune offese ma contesta la sussistenza di qualsiasi gesto violento. Filippini Marco avrebbe solo tentato di aiutare l'arbitro - allontanando i compagni che si erano accalcati a protestare nei suoi confronti - venendo sfortunatamente a contatto col medesimo mentre Biagiotti Mauro avrebbe solo offeso il D.G. senza pronunciare alcun tipo di minaccia. Conclude pertanto, in considerazione dell'eccessività delle sanzioni comminate, chiedendo una riduzione delle stesse. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. La C.D.T. riteneva necessario ai fini del decidere un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo però, nella risposta, confermando integralmente quanto dedotto in atti, non sembra riservare riconoscenza nemmeno per il calciatore Filippini che avrebbe, nella ricostruzione difensiva fornita, tentato di aiutarlo. Anzi il D.G. reputa lo stesso calciatore il principale istigatore della “caccia” all'uomo che si è scatenata in campo a fine partita e dettaglia le frasi oltraggiose e minacciose rivolte nei suoi riguardi durante l'azione aggressiva e violenta. Appare illogico ritenere che il D.G. non ammetta l’ipotizzato aiuto del giocatore; al contrario l'arbitro ripercorre il reclamo della società e conferma integralmente quanto riportato nell'originario rapporto di gara e nel relativo allegato, sconfessando così tutte le difese contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio. Conferma dunque l'azione illecita e violenta del Cerretelli che nella sua veste di Capitano della squadra (anche se l'aggravante non è stata segnalata nel provvedimento disciplinare impugnato) avrebbe dovuto fornire in campo un esempio ben più edificante di quello riportato dall'arbitro. Infine conferma le manacce ricevute dal giocatore Biagiotti. Pertanto le sanzioni inflitte dal G.S. Appaiono corrette e contenute nei limiti minimi. P.Q.M. La C.D.T. dichiara inammissibile il reclamo nella parte concernente le posizioni dei giocatori Panerai David e Tesi Gionata e respinge nel resto con riferimento alle posizioni di Cerretelli Luca, Filippini Marco e Biagiotti Mauro. Ordina l'incameramento della relativa tassa.
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