COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 057 stagione sportiva 2008/09 Gara Pomarance – Campese (0-2) del giorno 02/11/2008. Campionato di II categoria. In C.U. n.25 del 6/11/08.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
057 stagione sportiva 2008/09 Gara Pomarance – Campese (0-2) del giorno 02/11/2008. Campionato di II categoria. In C.U. n.25 del 6/11/08.
Reclama la società Pomarance avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T
Ammenda di Euro 250,00 per la societa’
Per contegno minaccioso verso il D.G. fine gara che causa lunga sosta
forzata negli spogliatoi.
Rasponi Carlo Inibizione a Svolgere Ogni Attivita’ Fino Al 6/ 7/2010
Allontanato dal campo per aver rivolto al D.G. frasi offensive gli tirava
con forza la bandierina colpendolo al petto. Uscito dal campo rivolgeva
al D.G. frase offensiva e minacciosa. Al termine della gara persisteva nel
proprio contegno offensivo.
Galluzzo Matteo Squalifica Fino Al 6/ 5/2010
In segno di protesta contro una decisione arbitrale rivolgeva al D.G.
frase offensiva, di poi lo afferrava per il collo provocandogli dolore.
Dopo tale condotta rivolgeva all'arbitro frase irriguardosa.
Demi Valerio Squalifica Fino Al 6/ 4/2009
In segno di protesta correva verso l'arbitro spingendolo all'altezza del
petto per ben tre volte, in maniera violenta ma senza provocare dolore.
La reclamante premette l’assoluta inveridicità di quanto contenuto nel referto arbitrale, riportando i fatti secondo la sua versione, evidenziandone tempistica e modalità.
Contesta la necessità del pagamento della tassa di reclamo e chiede:
1)in tesi la cassazione integrale delle sanzioni inflitte dal G.S.;
2)in ipotesi la riduzione delle squalifiche riportandole ad equità in relazione ai fatti realmente accaduti;
3)chiede di essere ascoltata dalla C.D. nella persona del Presidente e di tutti coloro che hanno subito le ingiuste squalifiche.
Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma integralmente l’assunto di prime cure.
All’udienza del 21/11/08 la reclamante è comparsa in udienza avanti alla C.D.T.T. nella persona del Presidente pro tempore e del proprio legale il quale ha provveduto a depositare un articolato “Atto di mandato alle liti”.
Il legale ha contestato ancora una volta il rapporto di gara ed ha sottolineato l’assoluta lealtà, correttezza e trasparenza della propria assistita, soffermandosi in particolare sulla figura del suo Presidente esempio di dedizione e correttezza.
Lo stesso ha sottolineato come sia stato lesivo per la società il rapporto di gara da cui sono scaturite le sanzioni, auspicando una decisione della C.D. improntata nel dare il giusto riconoscimento alla qualità ed ai meriti della società assistita che la stessa si conquista settimanalmente sul campo.
La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo.
In via preliminare il Collegio respinge l’istanza proposta dalla reclamante inerente l’audizione dei soggetti che sono stati sanzionati dal G.S.
Ciò è dovuto in ordine al disposto legislativo contenuto nell’art. 44 comma 1.2 e nell’art. 36 comma 6 del C.G.S. ove si prevede che i ricorrenti, per essere sentiti dall’Organo di secondo grado, devono farne esplicita richiesta nell’atto di impugnazione.
Va da se che i soggetti non reclamanti non possono essere uditi.
Nel caso di specie il reclamo è stato proposto unicamente dalla società, pertanto l’unico soggetto legittimato a richiedere l’audizione è il Presidente della stessa.
Tale norma probabilmente era ignota alla reclamante.
Sempre in via preliminare, il Collegio evidenzia la non conoscenza delle norme del C.G.S. da parte della reclamante allorchè contesta la necessità della “tassa di reclamo”.
Tale necessità è chiaramente evidenziata agli artt. 33 comma 8 e 46 comma 5 del C.G.S. e costituisce una vera e propria condizione di procedibilità.
Nel Merito.
Il reclamo proposto dalla società Pomarance è integralmente basato sulla contestazione della versione dei fatti inerenti la gara così come riportati dall’arbitro nel rapporto della stessa, nonchè nel supplemento.
La reclamante evidenzia di non conoscere il dettato di cui all’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il quale recita: “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Da quanto esposto discende che la versione fornita dalla reclamante non può essere accettata in virtù del disposto normativo, né vi sono motivi oggettivi per non dare credito al D.G.
Il Collegio rileva infine che, relativamente ai fatti contestati, la graduazione delle sanzioni inflitte dal G.S. appare pienamente in linea con la gravità degli stessi.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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