F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 16.10.2008 (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO MONTALI (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl nel corso della stagione 2006/2007 e fino al 23.11.2007), GIANFRANCO MONTALI (cassiere con delega di rappresentanza della Soc. US Imperia 1923 Srl nel corso della stagione 2006/2007 e fino al 2.1.2008) E DELLA SOCIETA’ US IMPERIA 1923 Srl (nota n. 6165/1082pf07- 08/AM/en del 30.6.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 26/CDN del 16.10.2008 (3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO MONTALI (Presidente della Soc. US Imperia 1923 Srl nel corso della stagione 2006/2007 e fino al 23.11.2007), GIANFRANCO MONTALI (cassiere con delega di rappresentanza della Soc. US Imperia 1923 Srl nel corso della stagione 2006/2007 e fino al 2.1.2008) E DELLA SOCIETA’ US IMPERIA 1923 Srl (nota n. 6165/1082pf07- 08/AM/en del 30.6.2008) Visti gli atti; Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 30 giugno 2008 nei confronti del sig. Alessandro Montali, Presidente della Srl US Imperia 1923 nel corso della stagione sportiva 2006/2007 e fino al 23 novembre 2007 del sig. Gianfranco Montali, cassiere con delega di rappresentanza della srl US Imperia 1923 nel corso della stagione sportiva 2006/2007 e fino al 2 gennaio 2008 del sig. Bruno Paparella, attuale Presidente della Srl US Imperia 1923 per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 CGS, in relazione all’art. 94 ter, commi 11 e 12 NOIF per il mancato pagamento delle somme di denaro dovute ai calciatori Davide Tranchida, Arturo Notari,Raffaele Merzek, Matteo Blasetta, Brando Garzelli, Andrea Benassi, Roberto Iannolo, Dario Milianti della Srl US Imperia 1923, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS per le violazioni ascritte all’operato del proprio Presidente e legale rappresentante; Esaminata la memoria difensiva datata 9 ottobre 2008 depositata in giudizio dai deferiti Alessandro Montali e Gianfranco Montali. Preso atto delle ragioni impeditive alla partecipazione all’odierna udienza rappresentate dai sigg. Alessandro e Gianfranco Montali. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale dr. Benedetti il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - inibizione per mesi sei per il sig. Alessandro Montali; - inibizione per anni uno per il sig. Gianfranco Montali; - inibizione per mesi tre per il sig. Bruno Paparella; - ammenda di euro 5000,00 per la Srl US Imperia 1923. Dato atto in via preliminare che non è stato possibile comunicare la fissazione dell’odierna udienza al sig. Bruno Paparella risultando al servizio postale sconosciuto al domicilio noto alla FIGC sicchè questa Commissione ritiene di stralciare la posizione del Paparella rinviando il giudizio a carico dello stesso a nuovo ruolo. Rilevato, altresì, preliminarmente che la Srl US Imperia 1923 non risulta più affiliata e dunque va dichiarata la cessata materia del contendere nei confronti della società deferita Rilevato nel merito che i fatti contestati risultano confermati in atti visto che, a seguito della pronuncia resa dalla CAE presso la Lega Nazionale Dilettanti (C.U. 25 gennaio 2008, n. 90) di condanna della Srl US Imperia 1923 al pagamento di somme dovute in forza degli accordi economici raggiunti per la stagione sportiva 2006/2007 ai giocatori Tranchida, Notari, Merzek, Blasetta, Garzelli, Benassi, Iannolo e Milianti, la Società è sicuramente rimasta inadempiente. Respinta al riguardo l’eccezione formulata dai deferiti Alessandro e Gianfranco Montali che assumono l’esistenza di una liberatoria rilasciata dal giocatore Matteo Blasetta, liberatoria non depositata in atti e dunque non verificabile. Rigettata altresì l’ulteriore eccezione formulata dagli stessi deferiti che assumono di non essere più tesserati e di aver trasferito a terzi “ gravami e responsabilità gestionali della Società” giacchè l’illecito disciplinare è stato posto in essere quando i soggetti deferiti erano tesserati e detto illecito non può essere cancellato attraverso il trasferimento dei poteri a nuovi soggetti tesserati. Considerato che gli ulteriori illeciti comportamenti denunciati dal calciatore Raffaele Merzek non possono essere presi in considerazione in quanto non provati. Ritenuto che le decisioni rese dalla CAE presso la LND non risultano impugnate ed allo stato persiste la morosità della Società deferita. Accertati i comportamenti omissivi ed inadempienti tenuti dai sigg. Alessandro e Gianfranco Montali. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, stralciata la posizione del sig. Bruno Paparella, dichiara il non luogo a procedere nei confronti della Srl US Imperia 1923 non più affiliata presso la FIGC, ed irroga le seguenti sanzioni: - inibizione per anni uno al sig. Alessandro Montali - inibizione per anni uno al sig. Gianfranco Montali.
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