COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 049 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell’A.S.D. Real Castelnuovo avverso l’inibizione inflitta dal G.S. al Dirigente Pedreschi Franco fino al 28/02/2009 (C.U. n. 24 del 30/10/2008)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 049 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo dell'A.S.D. Real Castelnuovo avverso l'inibizione inflitta dal G.S. al Dirigente Pedreschi Franco fino al 28/02/2009 (C.U. n. 24 del 30/10/2008) L'Associazione Sportiva Dilettantesca Real Castelnuovo ed, in proprio, il menzionato Dirigente impugnavano, ritualmente e tempestivamente, il predetto provvedimento disciplinare, contestando le decisioni del G.S. adottate nei confronti del tesserato; i fatti si riferiscono a quanto avvenuto, in data 26 ottobre 2008, nel corso dell’incontro disputato contro la società ospitata Cascina. Il G.S. motivava così la propria decisione: “A fine gara offendeva ripetutamente il D.G. Interveniva il proprio capitano che cercava, senza riuscirvi, di allontanarlo per ben tre volte. Nell'ultima di dette circostanze il Pedreschi spingeva con una mano la spalla del D.G.”. Nella ricostruzione difensiva al termine della gara, persa con il punteggio di 1-2, il Pedreschi, che ricopriva la carica di Dirigente Accompagnatore, si sarebbe avvicinato al D.G. per chiedere spiegazioni per alcune decisioni definite nell'atto “discutibili”. Il tesserato avrebbe semplicemente espresso il proprio disappunto e, involontariamente, sarebbe venuto a contatto con il D.G. poiché contornato da altre persone; nel gesto compiuto in ogni caso al solo fine di richiamare 1'attenzione, non vi sarebbe stata violenza e non sarebbero state pronunciate frasi ingiuriose. Attribuisce pertanto la falsata ricostruzione arbitrale ad una “sensibilità” che avrebbe aumentato la percezione della paura ingigantendo il fatto ed originando un provvedimento cosi pesante e sproporzionato rispetto all'episodio. La decisione del G.S. “...non trova motivazione idonea nei fatti cosi come presentati, trattandosi nel caso in specie di un episodio che vive sui campi di calcio” e pertanto, rammaricandosi per l'episodio, conclude per la revoca o l'annullamento dell'inibizione. La ricostruzione descritta nell'impugnazione, totalmente difforme dal rapporto, induceva la C.D.T.T. a richiedere ed ottenere un supplemento arbitrale. Nell'atto il D.G., in modo puntuale e dettagliato, conferma sia le offese che il contatto, considerato non violento, ma finalizzato a fermare il medesimo per continuare ad insultarlo; il censurabile comportamento del Pedreschi sarebbe stato mitigato solo dall'apprezzabile intervento del Capitano e di altri dirigenti. La reiterazione delle condotte illecite, la platealità delle proteste ed il contatto finale confortano la sanzione applicata dal G.S. che risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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