COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA 053 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.S.D. Alleanza Dicomano avverso la decisione delG.S. che ha squalificato il calciatore Barone Maurizio per due mesi.C.U.n.25 del 06/11/2008.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA TOSCANA DI PRIMA CATEGORIA 053 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.S.D. Alleanza Dicomano avverso la decisione delG.S. che ha squalificato il calciatore Barone Maurizio per due mesi.C.U.n.25 del 06/11/2008. Nel corso del secondo tempo della gara di Coppa Toscana di 1^ categoria “ Firenze Ovest – Dicomano”, il calciatore Barone Maurizio, in segno di protesta, colpiva l’arbitro con una manata all’altezza dei glutei. Per tale comportamento veniva squalificato per due mesi.Sanzione aggravata in quanto capitano. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Alleanza Dicomano, sostenendo che il proprio tesserato non colpiva l’arbitro con violenza ma lo toccava al solo fine di richiamarne l’attenzione su alcune decisione tecniche che riteneva non corrette. Pertanto secondo la ricorrente il gesto contestato al calciatore deve essere qualificato come irriguardoso e quindi sanzionabile in maniera più ridotta. Si lamenta ,inoltre, la reclamante, che la squalifica sia stata espressa a tempo e non a giornate, causando in tal modo un doppio danno in quanto il calciatore non potrà partecipare nè a gare di coppa né a gare di campionato. Per tale motivo la società chiede una riduzione della sanzione e che la stessa venga quantificata in giornate. Chiede,inoltre,di essere ascoltata dalla C.D. In data 21/11/2008 si presentava davanti a questa Commissione Disciplinare il sig. Fuligni Adriano, D.S. del Dicomano, come da delega in atti. Dopo l’introduzione dei fatti contestati al calciatore viene data lettura del supplemento di rapporto gara, dove l’arbitro sottolinea come la manata ricevuta, pur senza essere violenta, veniva data in quanto il giocatore si era accorto che stava per essere ammonito. Anche in sede dibattimentale il rappresentante della società ribadisce che il gesto commesso dal calciatore in questione deve essere considerato come atto irriguardoso e non violento. Richiama infine gli ottimi precedenti disciplinari del tesserato. Questa C.D. esaminati gli atti e ascoltata la parte ritiene la sanzione del G.S. congrua rispetto al fatto ascritto al calciatore in questione. Infatti non essendovi dubbi sul fatto contestato rimane da stabilire la gravità del medesimo. A tal fine non vi è dubbio che anche il G.S. ha qualificato il gesto come gravemente irriguardoso e non violento, altrimenti la squalifica sarebbe stata certamente più severa. La conferma della sanzione fa venir meno l’ulteriore richiesta formulata dalla reclamante. ci A tal fine è bene ricordare che la C.D. può ridurre o aumentare la sanzione del G.S. ma non certamente cambiarne la modalità. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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