COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 031 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società F.C.D. Follonica avverso la decisione con cui il G.S.T. della Toscana ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara disputata contro la S.S.D. Calcio Castelfiorentino in data 28/09/2008, per 0 – 3. C.U. n. 22 del 16/10/2008

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 27/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 031 /stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società F.C.D. Follonica avverso la decisione con cui il G.S.T. della Toscana ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara disputata contro la S.S.D. Calcio Castelfiorentino in data 28/09/2008, per 0 – 3. C.U. n. 22 del 16/10/2008 Il G.S.T. della Toscana, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha accolto il reclamo proposto dalla S.S.D. Calcio Castelfiorentino disponendo la sconfitta per 0 – 3 della Società F.C.D. Follonica. Motivava la propria decisione per avere la F.C.D. Follonica, nella gara che è stata disputata tra le squadre delle due Società in data 28/09/2008, utilizzato una calciatrice giovanissima in posizione irregolare, non risultando richiesta la deroga prevista dal combinato disposto dell’art. 34, comma 4, delle N.O.I.F. con il punto 5 della lettera C) delle disposizioni relative al “Calcio Femminile” pubblicate con il C.U. n. 1 della stagione 2008/2009 - pag. 58 - da parte del Settore Giovanile e Scolastico. Contesta tale decisione il F.C.D. Follonica, con reclamo tempestivo e rituale, indirizzato al Giudice Sportivo Territoriale di secondo grado presso il Comitato Regione Toscana, dichiarando che la deroga è stata richiesta fin dal 20 agosto 2008, in data quindi antecedente l’inizio del campionato, e che il relativo documento è pervenuto dopo il 10 ottobre 2008 , data di emissione della autorizzazione. Ritiene che il processo sportivo possa essere assimilato, quanto a forme, al procedimento amministrativo che prevede il silenzio assenso e che la mancata risposta della Federazione alla istanza di deroga era stato ritenuto dalla Società appellante come assenso ad essa. Se sorprendente è tale motivazione ancor di più lo è la richiesta conclusionale con la quale si richiede “che siano eventualmente sentiti come testimoni, in caso di non accoglimento del ricorso i Signori…………”. Chiede ancora che “l’Ill.mo Giudice adito voglia sospendere la sanzione sportiva inflitta”. Prima di giungere alla decisione la Commissione Disciplinare Territoriale Toscana, non il Giudice Sportivo Territoriale di secondo grado, ritiene dover precisare che il processo sportivo non è assimilabile ad altri avendo proprie norme che, spesso, differiscono da quelle ordinarie. La sospensione della sanzione, ad esempio, è istituto ad esso processo del tutto estraneo e nel procedimento disciplinare non è consentito, quale mezzo istruttorio, l’utilizzo di testimonianze, essendo esso riservato unicamente ai procedimenti per illecito. Fatta questa premessa, poiché compito di questo Collegio è quello di giungere ad una corretta applicazione delle norme che regolano l’attività sportiva, si decide nel merito come di seguito si riporta. La richiesta di deroga è stata inoltrata prima dell’inizio del campionato e, quindi, in modo tempestivo. La risposta, peraltro giunta con notevole ritardo rispetto all’inizio delle gare, è stata positiva ed essa – particolare non trascurabile – non era conosciuta dal G.S.T. in quanto la sua decisione è stata assunta quando, evidentemente, la deroga non risultava ancora acquisita agli atti ufficiali a disposizione degli Organi della Giustizia Sportiva. A tal proposito è sufficiente osservare che la autorizzazione è stata emessa in data 10 ottobre laddove il G.S. ha assunto il proprio provvedimento in data 14/10/2008. Ritiene opportuno la C.D.T.T. ricordare la assoluta necessità che i provvedimenti di tesseramento, di deroga alle norme relative ai calciatori e quant’altro possa costituire titolo per la partecipazione a gare, vengano assunti e portati a conoscenza dei richiedenti con la massima sollecitudine. Appare altresì necessario segnalare agli Uffici delle Delegazione e dei Comitati che il timbro recante la data ed il numero di ricevimento deve essere apposto sull’originale dell’istanza, cui deve essere allegata la busta di trasmissione. P.Q.M. la C.D.T.T, rilevato che : - il Settore Giovanile e Scolastico ha concesso la deroga alla calciatrice in questione “..per la partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi per la stagione 2008/2009 con la società .F. C. D. Follonica”; - tale disposizione trova quindi applicazione “ex tunc” in applicazione, altresì, della norma di carattere generale sul tesseramento di cui all’art. 39, c. 5, delle N.O.I.F.; - il G.S.T. al momento di emettere la propria decisione n o n era a conoscenza della autorizzazione, delibera di accogliere il reclamo e dispone di conseguenza la restituzione della relativa tassa.
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