COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 129 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’A.S.D. Atletico Terrarossa avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Ebano Massimiliano per 4 (quattro) gare effettive. C.U. n° 39 del 15.02.2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 129 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’A.S.D. Atletico Terrarossa avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Ebano Massimiliano per 4 (quattro) gare effettive. C.U. n° 39 del 15.02.2009. Il Giudice Sportivo squalificava per quattro gare il calciatore Ebano Massimiliano in quanto espulso per doppia ammonizione, uscendo offendeva il D.G., sanzione aggravata in quanto capitano. Con il reclamo proposto, la società Atletico Terrarossa dopo essersi soffermata sulle qualità del comportamento del calciatore nel corso degli anni, conferma in buona sostanza le proteste, richiedendo però la riduzione della sanzione ritenuta eccessiva rispetto all’accaduto. Conclude con la disponibilità del calciatore ad un confronto con il direttore di gara. L’arbitro, con il supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, conferma sia le proteste che le offese, confermando anche le frasi profferite dal calciatore. Il reclamo non merita accoglimento. Nel premettere che - come è noto - alcun confronto con il D.G. può essere ammesso in questo tipo di procedimenti disciplinari, la C.D. evidenzia come la sanzione del Primo Giudice sia assolutamente congrua. Infatti, alla giornata di squalifica conseguente l’espulsione (per proteste) devono aggiungersi – come di consueto – due giornate per le offese; l’ulteriore sanzione derivante dalla qualifica di capitano completa il corretto ed equo quadro sanzionatorio. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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