COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 119 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.S.D. Sticciano avverso la decisione del G.S. che ha inibito il sig. Lucarelli Jonny fino al 12/05/2009 e squalificato il sig, Lombardi Fabio fino al 13/04/2009. C.U. n. 27 del 14/01/2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 119 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della A.S.D. Sticciano avverso la decisione del G.S. che ha inibito il sig. Lucarelli Jonny fino al 12/05/2009 e squalificato il sig, Lombardi Fabio fino al 13/04/2009. C.U. n. 27 del 14/01/2009. Durante la gara Ribolla – Sticciano valevole per il campionato di III^ categoria – gir. A, l’arbitro allontanava dal terreno di gioco sia il dirigente accompagnatore della A.S.D. Sticciano sig. Lucarelli Jonny che il calciatore Lombardi Fabio. Per quanto concerne il primo veniva espulso per le continue proteste nei confronti di decisioni tecniche del D.G. Alla notifica del provvedimento teneva un comportamento ripetutamente offensivo nei confronti dell’arbitro. Comportamento che continuava a mantenere anche dopo essere uscito dal terreno di gioco, incitando i propri giocatori ad un comportamento violento verso il D.G. Infine reiterava offese e minacce anche al momento in cui l’arbitro si allontanava dall’impianto sportivo. Per tali motivi veniva sanzionato con una squalifica di quattro mesi. Il calciatore Lombardi Fabio, invece, veniva allontanato dal campo perché, al momento della notifica del cartellino rosso ad un suo compagno di squadra, si avvicinava al D.G. e con l’indice puntato lo colpiva in maniera lieve al petto. Al momento di toccare l’arbitro teneva anche un comportamento irriguardoso. Tale comportamento proseguiva anche dalla tribuna dove aveva trovato posto dopo aver lasciato il terreno di gioco. Per tale motivo veniva sanzionato con una squalifica di tre mesi. Sanzione aggravata in quanto capitano. Avverso i suddetti provvedimenti del G.S. propone sintetico reclamo la A.S.D. Sticciano, la quale sostiene che il calciatore Lombardi si era avvicinato al D.G. per chiedere spiegazioni in quanto capitano. Vistosi espulso tentava di stringere la mano all’arbitro, quale gesto di sportività, ma essendo quest’ultimo girato di spalle tentava di richiamarne l’attenzione toccandolo alla spalla. La reclamante nega, inoltre,che il tesserato in questione abbia pronunciato frasi ingiuriose una volta raggiunti gli spalti. Per quanto concerne il dirigente accompagnatore sig. Lucarelli la società si limita a negare che il medesimo, una volta lasciato il terreno di gioco, abbia pronunciato frasi irriguardose verso l’arbitro. Per i suddetti motivi la reclamante chiede una riduzione delle sanzioni. Chiede inoltre di essere ascoltata da questa C.D. In data 13/02/2009 compariva davanti a questa C.D. la sig.ra Veronica Perfetti in qualità di Presidente della A.S.D. Sticciano. Alla stessa veniva data lettura del supplemento di rapporto gara redatto dell’arbitro. Quest’ultimo, in maniera molto dettagliata, confermava quanto già descritto in sede di rapporto gara relativamente ai comportamenti tenuti da entrambi i tesserati. Per quanto concerne il calciatore Lombardi confermava il gesto intimidatorio dell’indice della mano puntato sul petto, ben diverso dalla stretta di mano quale gesto di sportività, così come affermato dalla reclamante. Confermava, altresì, le continue offese pronunciate dal giocatore una volta raggiunta la tribuna, avendone riconosciuta la voce e avendolo individuato con certezza. Anche per quanto riguarda il dirigente accompagnatore l’arbitro confermava che il comportamento offensivo nei suoi confronti è proseguito anche quando il tesserato in questione ha abbandonato il terreno di gioco e, successivamente, al momento in cui raggiungeva la propria auto per lasciare l’impianto sportivo. La rappresentante della società reclamante conferma quanto già sostenuto in sede di reclamo. Aggiunge che i tesserati in questione, una volta lasciato il terreno di gioco, si sono recati in tribuna ,sedendosi accanto a lei e di non averli mai sentiti pronunciare frasi offensive nei confronti dell’arbitro. Questa C.D. esaminati gli atti e ascoltata la parte, pur apprezzandone il comportamento processuale tenuto, ritiene assolutamente provati i fatti ascritti ai tesserati in oggetto. Ritiene,altresì, congrue le sanzioni emanate dal G.S.rispetto ai comportamenti descritti dall’arbitro. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it