COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 123 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società A.C. Mugello 2001 Vicchio A.S.D. avverso la decisione con cui il G.S. di Firenze ha : – squalificato per tre giornate i calciatori Zantonetti Stefano e Trafeli Claudio; – per due giornate Chiarelli Andrea e Parigi Daniele; – inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3. 124 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo della A.S.D. Londa 1974 in ordine alla decisione con la quale il G.S. di Firenze ha assunto i seguenti provvedimenti: – ammenda di € 41,00; – squalifica per tre giornate al calciatore Battistoni Francesco; – squalifica per due giornate a Boccioni Matteo, Camasta Francesco, Galeotti Gianluca, Taccini Stefano; – punizione sportiva della perdita della gara per 0 -3. (Provvedimenti pubblicati sul C.U. n. 30/2009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 123 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto dalla Società A.C. Mugello 2001 Vicchio A.S.D. avverso la decisione con cui il G.S. di Firenze ha : - squalificato per tre giornate i calciatori Zantonetti Stefano e Trafeli Claudio; - per due giornate Chiarelli Andrea e Parigi Daniele; - inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3. 124 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo della A.S.D. Londa 1974 in ordine alla decisione con la quale il G.S. di Firenze ha assunto i seguenti provvedimenti: - ammenda di € 41,00; - squalifica per tre giornate al calciatore Battistoni Francesco; - squalifica per due giornate a Boccioni Matteo, Camasta Francesco, Galeotti Gianluca, Taccini Stefano; - punizione sportiva della perdita della gara per 0 -3. (Provvedimenti pubblicati sul C.U. n. 30/2009) Quanto accaduto in occasione della gara Londa 1974 – Mugello 2001 ha indotto il G.S. di Firenze ad assumere i provvedimenti sopraindicati dei quali entrambe le squadre si dolgono con autonomi reclami. In particolare, la A.C. Mugello descrive i fatti accaduti affermando che dopo un diverbio sorto tra due giocatori delle opposte squadre, l’intervento dei giocatori delle due panchine, l’intrusione di uno spettatore (che afferma appartenere alla tifoseria del Londa) si era ristabilita la calma. A tal punto l’arbitro, senza riprendere il gioco, interrompeva la gara asserendo non sussistere più le condizioni per la sua prosecuzione. La reclamante contesta, inoltre, tutte le altre decisioni assunte dal D.G. sostenendo che : - quanto riferito dal rapporto di gara in ordine al comportamento dei calciatori squalificati non risponde al vero; - in riferimento alla gara il D.G. non ha mai chiesto ai due capitani di rientrare in campo, essendo stati piuttosto costoro a richiedere la ripresa del gioco; - l’arbitro non ha mai comunicato ai capitani di aver espulso quattro calciatori per ciascuna squadra; - la rissa non si è verificata. Conclude per l’annullamento delle squalifiche ai calciatori Chiarelli, Zantonetti, Parigi e Trafeli, e chiede la ripetizione della gara. A sua volta l’ASD Londa, con amplissimo e dettagliato reclamo contesta : - l’esistenza della rissa, che ritiene non verificatasi, citando a tal fine l’intervento dei Carabinieri di servizio e le testimonianze dei presenti; - la mancata notifica dei provvedimenti di espulsione; - il modo con cui è stato compilato il rapporto di gara. Rileva inoltre una contraddizione sul rapporto di gara del D.G. in ordine al tempo necessario per riportare la calma e ritiene che l’arbitro non poteva essere in grado di affermare con certezza la appartenenza alla tifoseria del Londa dello spettatore introdottosi sul terreno di gioco, intendendo con ciò evidenziare “l’approssimazione e la superficialità del rapporto di gara”. Conclude chiedendo, in via principale : a) la sospensione preliminare di tutte le squalifiche inflitte ai calciatori; b) il loro annullamento; c) l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara con conseguente sua ripetizione; d) che si dichiari che l’ammenda è stata irrogata a titolo di responsabilità oggettiva. In via subordinata chiede che il fascicolo sia inviato alla Procura Federale, previa sospensione dei provvedimenti disciplinari “per la verifica della correttezza dell’operato del D.G.” Ipotizza infine la possibilità di adire la A.G.O. e chiede la audizione personale del legale rappresentante. All’odierna adunanza compaiono in rappresentanza della Società A.S.D. Londa 1974 l’Avv. Francesco Marra e il Dr. Gori Agostino, i quali, edotti di quanto dichiarato dall’arbitro espressamente convocato in data precedente, ribadiscono le argomentazioni e le richieste conclusive riportate sul reclamo, ritenendo che l’arbitro, con le dichiarazioni rese innanzi la C.D., non abbia in alcun modo fugato i dubbi espressi anzi li abbia rafforzati. Viene a tal proposito rilevato come non siano stati indicati i nominativi dei capitani cui il D.G. avrebbe rivolto l’invito a riprendere il gioco, precisando che sia il capitano che il vice capitano della squadra del Londa risultavano, uno sostituito e l’altro espulso. La difesa insiste altresì sul mancato chiarimento in ordine a dove fossero i calciatori al momento della rissa, né per quale motivo intendesse richiamare i calciatori per la ripresa del gioco. Sottolinea ancora come il provvedimento del GS, assunto su fatti ritenuti non veritieri, abbia provocato una notevole caduta di immagine della cittadinanza. La C.D., preliminarmente, riunisce i due reclami, per la loro evidente connessione oggettiva nonché per la necessaria uniformità di trattazione e, quindi, così argomenta: Squalifica dei calciatori: La C.D., ritenendo necessario ed urgente l’esame dei relativi provvedimenti, stante la imminenza della loro scadenza dovuta ai tempi tecnici necessari per compiere l’istruttoria, li ha esaminati nella riunione tenuta in data 6 u.s., riservandosi ogni decisione in merito all’esito della gara a dopo l’audizione della Società. In tema il Collegio sentito il D.G., appositamente convocato per le vie brevi, ha ritenuto non sussistere alcun motivo per accogliere la parte di reclamo riferita a dette sanzioni. E’ evidente che i provvedimenti sono stati assunti dal G.S. sulla base del rapporto di gara, ed è altrettanto evidente che esso trovi conferma e chiarimento con le dichiarazioni rese dall’arbitro nel corso della scorsa adunanza. Si ricorda a tal proposito che le decisioni di carattere disciplinare vengono assunte, dagli Organi della Disciplina Sportiva, sulla base del rapporto di gara il quale “fa piena prova” in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art.29, c.3 e 4, combinato con l’art. 35,c.2 del C.G.S.). Il D.G., nell’allegato al rapporto di gara dichiara di aver “riconosciuto distintamente” da una parte, i calciatori Zantonetti Stefano, Trafeli Claudio, Chiarelli Andrea e Parigi Daniele, tesserati per l’A.C.Mugello 2001, dall’altra i calciatori, facenti parte della compagine dell’A.S.D. Londa, Battistoni Francesco, Boccioni Matteo, Camasta Francesco e Galeotti Gianluca, compiere in danno di calciatori e dirigenti avversari atti di violenza. In quella sede ha infine affermato di essere certo della identificazione effettuata muovendosi attorno al capannello dei rissanti. La identificazione è stata accompagnata da una descrizione talmente minuziosa e precisa da indurre il G.S. ad infliggere le sanzioni qui impugnate, graduandole, comunque, secondo la diversa entità dei fatti. Ciò, ovviamente, con riferimento alla squalifiche per tre giornate dovendosi osservare che la parte di reclamo relativa alle squalifiche per due giornate non può essere presa in esame, ostandovi il disposto dell’art. 45,c.3, lettera a) del C.G.S. ed essendo del tutto irrilevante che le eccezioni sollevate facciano parte di un “unicum” da contestare. Le argomentazioni svolte a difesa appaiono, quindi, mere affermazioni che, non trovando alcun riscontro negli atti di gara, sono prive di qualsiasi valenza. Inoltre precisa la C.D. che non può farsi ricorso all’escussione di testi, “qualificati” (CC.) o meno, come richiesto dalla A.S.D. Londa con la documentazione allegata al reclamo, essendo tale mezzo istruttorio previsto unicamente nei casi di illecito sportivo (art. 41, c.5 del C.G.S.). In riferimento ancora alla mancata notifica ai calciatori del provvedimento di espulsione (cartellino rosso) si ricorda che tale modalità avviene solo durante le fasi del gioco, quindi sul campo, mentre nella fattispecie l’arbitro precisa che “I giocatori di entrambe le squadre si precipitavano nel recinto degli spogliatoi dove davano inizio ad una rissa alla quale partecipavano numerosi calciatori…”,. L’arbitro, di conseguenza, una volta ristabilita la calma provvedeva a notificare (non “almeno mentalmente”, ma concretamente di fatto) ad entrambi i capitani le espulsioni non notificate al momento dei fatti, “……..poiché non vi erano le condizioni adeguate per potervi provvedere” Avendo quindi l’arbitro confermato nella seduta del 6 febbraio u.s. i fatti posti a base della decisione del G.S., le sanzioni relative ai comportamenti tenuti dai calciatori squalificati appaiono inoppugnabili e quindi da confermare integralmente. Per quanto riguarda le difformità che si assume esistano tra le note gara in possesso della Società Londa e quelle dell’arbitro, in ordine alla indicazione dei calciatori espulsi e di quelli ammoniti, si ricorda che l’unica nota ad avere valore probante è quella allegata al rapporto di gara. Esito gara: Come indicato sull’allegato, costituente parte integrale del rapporto, e ulteriormente confermato dal D.G. in questa sede, la rissa è avvenuta non sul terreno di gioco ma negli spogliatoi ove i calciatori erano rientrati L’arbitro ha identificato, come sopra riportato, i calciatori partecipanti alla rissa ed ha, di conseguenza, notificato ai capitani la loro espulsione. Assunti tali provvedimenti disciplinari al D.G. non è rimasto che decretare l’inevitabile sospensione della gara per mancanza del previsto numero minimo di calciatori. (Regola n. 3 del regolamento del gioco del calcio) Le doglianze delle Società reclamanti che imputano al D.G. di non aver ripreso il gioco sono conseguentemente del tutto prive di fondamento. Infatti, scatenatasi la rissa, l’arbitro ha cercato, come chiaramente indicato sul rapporto di gara, di richiamare i capitani al fine di riprendere la gara, tentativo andato a vuoto perché essi si sono rifiutati di intervenire, affermando che avrebbe dovuto provvedere direttamente lui. (Cfr. supplemento di rapporto) In conseguenza di ciò, perdurando la rissa e accertato il numero dei calciatori coinvolti, al D.G. non rimaneva altro che concludere la gara. Ammenda : Premesso che si tratta di sanzione non reclamabile (art. 45, c.3 lettera d del C.G.S.), la C. D. ritiene di non aver nulla da rilevare in ordine alla presunta impossibilità di identificare, da parte del D.G., nella persona entrata indebitamente in campo un sostenitore della Soc.Londa. Tale identificazione è del tutto ininfluente agli effetti del presente giudizio, stante la piena ammissione della Società reclamante (ASD Londa,) la quale afferma :” Qui non si vuole certo mettere in discussione l’ingresso in campo di una persona non autorizzata, sia ben chiaro, né la relativa responsabilità oggettiva della società ospitante….” In ogni caso la sanzione non viene contestata nel merito in alcun modo, anzi viene espressamente confermata la causa da cui essa scaturisce e la richiesta formulata in ordine alla declaratoria della sua oggettività è del tutto irrilevante agli effetti del presente giudizio perché il principio è insito nelle disposizioni di cui all’articolo 4, c.3 del C.G.S.. Per quanto riguarda il “minutaggio” l’arbitro, come del resto dichiarato sul rapporto di gara ha scisso l’accaduto in due momenti : il primo, di tre minuti, è stato necessario per calmare i calciatori e riunirli tutti, tramite anche l’intervento di un dirigente della Società Londa; il secondo, di nove minuti in cui è compreso il periodo precedente, per consentire che tutti avessero ripreso il loro controllo e fossero in condizione di riprendere la gara. Prima di giungere a conclusione il Collegio, rilevato che dai reclami, come fin qui evidenziato, traspare una non esaustiva visitazione delle norme costituenti il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., nonché delle altre norme federali, ritiene di dovere ricordare alle Società: a) come sia ampia facoltà degli Organi di Giustizia Sportiva il richiedere supplementi di rapporto all’arbitro e farne l’uso previsto dall’art. 34 in vigore; b) per quanto riguarda il diritto delle Società sportive ad adire l’A.G.O., lungi dal voler ritenere tale affermazione come nota di pressione, si ricorda che la questione è regolata dalle norme dello Statuto Federale. c) non è prevista dal vigente ordinamento la sospensione delle sanzioni irrogate, costituendo esse provvedimenti immediatamente esecutivi. Si ritiene comunque di dover precisare che l’istituto della sospensione può trovare applicazione unicamente su richiesta della Procura Federale. (art. 20, c. 1 del C.G.S.). In ordine a quanto dedotto dalla difesa in sede di audizione personale si rileva ancora una volta che quanto risultante dal rapporto di gara assume il carattere di prova assoluta e quindi incontrovertibile mentre il richiamo alla caduta di immagine rappresenta un fatto estraneo alla applicazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare sportivo e quindi del tutto privo di attinenza con la decisione da assumere. Da quanto fin qui esposto appare chiaro che entrambi i reclami sono infondati P.Q.M. la C. D. delibera di respingere entrambi i reclami così decidendo : - conferma le squalifiche per tre giornate inflitte ai calciatori : Battistoni Francesco (A.S,D,Londa 1974); Zantonetti Stefano, Trafeli Claudio, (A.C.Mugello 2001); - dichiara non reclamabili le squalifiche inflitte ai calciatori : Boccioni Matteo, Camasta Francesco, Galeotti Gianluca, Taccini Stefano, (A.S.D. Londa 1974), nonché dei calciatori Chiarelli Andrea e Parigi Daniele (A.C.Mugello 2001); - dichiara egualmente non reclamabile la ammenda di € 41,00, ai sensi dell’art.45, comma 3 lettera d), perché inferiore a € 50,00; - conferma la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 a carico delle Società : A.S.D. Londa 1974 e A.C.Mugello 2001. Dispone la acquisizione di entrambe le tasse di reclamo.
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