COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 126 Stagione sportiva 2008/09. Reclamo della U.S.D Monzone avverso dec. Del G.S.Territoriale di Massa. Squalifica Valletta Niccolo’ per 6 gare – Squalifica Mazzoni Michael per 4 gare (C.U 30 del 22.01.2009 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 126 Stagione sportiva 2008/09. Reclamo della U.S.D Monzone avverso dec. Del G.S.Territoriale di Massa. Squalifica Valletta Niccolo’ per 6 gare – Squalifica Mazzoni Michael per 4 gare (C.U 30 del 22.01.2009 ) Ritenendo eccessive le sanzioni a carico dei calciatori Valletta e Mazzoni, inflitta dal G.S.T di Massa a seguito di fatti occorsi durante la gara Ricortola – Monzone del 17.01.2009, la societa’ Monzone ne chiede una revisione a questa Commissione. Il Reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardivita’. L’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce come i reclami debbano essere inviati entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul C.U del provvedimento che si intende impugnare. Orbene, nel caso che occupa, la societa’ ha inoltrato il reclamo il giorno 30.01.2009, oltre di un giorno rispetto al termine previsto che si rammenta essere perentorio e non suscettibile di alcuna diversa valutazione. P.Q.M. La C.D. Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
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