COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 122 stagione sportiva 2008/09 . Gara Croce Verde Viareggio Sud / Lido di Camaiore (1-3) del 18/01/09. Campionato Giovanissimi B. In C.U. Del Prov. Massa Carrara n.30 del 22/01/09.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 19/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO GIOVANISSIMI 122 stagione sportiva 2008/09 . Gara Croce Verde Viareggio Sud / Lido di Camaiore (1-3) del 18/01/09. Campionato Giovanissimi B. In C.U. Del Prov. Massa Carrara n.30 del 22/01/09. Reclamo sella società Croce Verde Viareggio Sud avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. 1)Squalifica fino al 5/4/09 dell’allenatore sig. Magliozzi Galileo “per essere entrato indebitamente nel terreno di gioco tenendo un comportamento irriguardoso verso il D.G. Allontanatosi dal terreno di gioco offendeva il D.G. reiterando le offese dall’esterno del recinto di gioco.” 2)Ammenda di €.52,00 per persona estranea nel recinto degli spogliatoi che avvicinava il D.G. tenendo un comportamento irriguardoso e velatamente minaccioso. Relativamente alla squalifica del proprio tesserato la reclamante ammette il comportamento scorretto dello stesso in campo negando tuttavia la reiterazione del gesto. Per quanto attiene la sanzione pecuniaria rileva come nessun estraneo si sia trovato nel recinto degli spogliatoi. Chiede la riduzione delle sanzioni. Il D.G. nel supplemento di rapporto ribadisce sostanzialmente la versione dei fatti già presente in prime cure evidenziando con chiarezza gli stessi. La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Quanto alla posizione dell’allenatore non sussistono dubbi circa il suo comportamento in campo e fuori dallo stesso. La versione dei fatti fornita dal D.G., oltre ad essere chiara ed incontrovertibile è sicuramente supportata dal precetto legislativo il quale la incorona come prova privilegiata. Per quanto attiene l’entità della sanzione la stessa appare ben graduata anche in virtù del livello giovanile dei calciatori che debbono vedere nella figura dirigenziale e dell’allenatore in particolare, un preciso punto di riferimento in tema di insegnamento sportivo. Per quanto attiene alla sanzione pecuniaria, il testo della sanzione inflitta dal G.S. (originale fra l’altro nel suo ammontare) denota sicuramente un refuso di stampa. Il fatto riportato dall’arbitro è avvenuto non all’interno del recinto spogliatoi (come indicato dal G.S.), bensì fuori dallo stesso ma sempre all’interno dell’impianto sportivo così come meglio specificato nel supplemento di rapporto (il testo originario riportava la dicitura “all’uscita dello spogliatoio, sempre all’interno del campo di gioco”). Al di la di questa chiarificazione, il Collegio ritiene che in ogni caso debba ascriversi alla società ospitante una precisa responsabilità nel non avere comunque impedito ad estranei di avvicinarsi all’arbitro. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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