COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 172 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Villa Basilica avverso all’esito della gara disputata in data 15/02/2009 contro la Società Unione Bozzano (C.U. n. 47 del 5/03/2009)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
172 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantesca Villa Basilica avverso all’esito della gara disputata in data 15/02/2009 contro la Società Unione Bozzano (C.U. n. 47 del 5/03/2009)
Il reclamo avanzato innanzi a questa C.D.T. e proposto dalla società in oggetto, attiene al risultato di 0 – 3 scaturito dalla decisione del G.S.T. che di seguito viene riportata:
“reclamo dell'a.s.d. unione Bozzano 2006 avverso regolarità' gara a.s.d. villa basilica/a.s.d. unione Bozzano 2006 del 15.2.2009 (3-2).Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 45 del 19.2.2009; -avverso la regolarità della gara in epigrafe l'odierna istante A.S.D. UNIONE SOZZANO 2006 denuncia che la società' avversaria non ha mantenuto sul terreno di gioco per l'intera durata della gara un calciatore nato nel 1990 prescritto dal regolamento.Controdeduce l'A.S.D. Villa Basilica con fax del 24.2.2009, ma tale esposto, fra l'altro irrituale, non può essere ammesso in quanto le controdeduzioni non sono previste in questa fase di giudizio e per questo tipo di controversie ".
Ciò premesso,il reclamo può essere accolto. E' pacifico e incontestabile che la società ospitata non abbia tenuto sul terreno di gioco per l'intera durata della gara un calciatore nato nel 1990 e che quindi abbia violato specifiche prescrizioni valenti per l'ordinamento federale. Né possono incidere, al riguardo, anche ai fini dell'individuazione della sanzione applicabile, dato il chiaro e combinato disposto degli artt. 17, comma 5, lett. e), C.G.S. e 34 bis N.O.I.F., del tutto ipotetiche considerazioni circa la concreta influenza o meno di tale circostanza sulla regolarità della gara e quindi circa la durata temporale di siffatta situazione di violazione delle prescrizioni federali. Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo proposto dall'A.S.D. Unione Sozzano 2006 di Sozzano (Lucca) infligge all'A.S.D. Villa Basilica la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3. Dispone non addebitarsi la tassa.”.
Nell'ampio e ben motivato reclamo la società Villa Basilia eccepisce sostanzialmente una differente ricostruzione dei fatti asserendo che la norma citata non sarebbe stata violata; il giocatore Vitelli Alessandro, nato il 28/8/1990, al 17° del secondo sarebbe stato sostituito dal Giocatore Pieruccini Luca, classe 1990, mentre il giocatore Manfredi Alessandro, classe 1984, avrebbe sostituito Cardinoti Marco, classe 1982, al 36° della ripresa. Il D.G. avrebbe, durante la “chiama”, rilevato immediatamente, alla presenza dei due assistenti guardalinee, la discordanza tra la sequenza dei documenti di riconoscimento e l'ordine di compilazione della distinta di gara, relativamente ai numeri delle maglie di due giocatori del Villa Basilica.In particolare, sulla distinta di gara e sui documenti di riconoscimento il n. 15 era assegnato a Manfredi Alessandro (classe 1984) ed il n. 16 a Pieruccini Luca (classe 1990), mentre nelle verifiche preliminari sarebbe emerso che la maglia n. 15 era indossata da Pieruccini Luca e quella n.16 da Manfredi Alessandro.Alle richieste reiterate dei giocatori e del loro Accompagnatore Ufficiale, di consentire lo scambio delle maglie per ristabilire la corrispondenza con la numerazione riportata nella distinta di gara, il D.G. avrebbe negato l'autorizzazione affermando che avrebbe provveduto personalmente a correggere l'errore. Chiedendo di poter provare per testi la circostanza, anche mediante l'acquisizione di alcune deposizioni giurate, la reclamante allega due articoli di giornale nei quali i cronisti non sarebbero incorsi nell'errore attribuendo le singole azioni ai reali giocatori. La società recrimina sulla slealtà sportiva della società Bozzano, perfettamente consapevole della verità dei fatti e conclude affinché la C.D.T. riformi la decisione del G.S.T. ripristinando il risultato conseguito sul campo. All'udienza del 13 Marzo 2009, dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, veniva ascoltato il D.G. Picchianti Vittorio che affermava: “Sono assolutamente sicuro che il numero di maglia riportato dai calciatori Manfredi Alessandro e Pieruccini Luca erano rispettivamente i numeri 15 e 16 e che quindi non si e' verificato nessuno scambio di persona. Escludo categoricamente di avere rassicurato sia i due calciatori che il loro dirigente accompagnatore che avrei provveduto a correggere un eventuale errore. Peraltro ricordo che alla chiama erano presenti i due assistenti che niente hanno eccepito in proposito.”.All’udienza del 27 Marzo 2009 la società, che aveva richiesto di essere sentita personalmente, veniva rappresentata, come da delega del Presidente in atti, dai Sig.ri Cardinotti Luca e Corsetti Jacopo, i quali, resi edotti delle precedenti dichiarazioni arbitrali, contestavano veementemente le dichiarazioni rese a verbale dall'Arbitro ribadendo che lo stesso aveva rassicurato, alla presenza dei calciatori e dei dirigenti, che avrebbe provveduto direttamente ad apportare le correzioni necessarie al fine di evitare lo scambio di persona. Chiedevano dunque che la C.D.T. ponesse in essere tutti gli strumenti necessari a ristabilire la verità
Ritenendo necessario un approfondimento istruttorio nella medesima data venivano direttamente interpellati per le vie brevi entrambi gli assistenti arbitrali che negavano di aver mai ascoltato direttamente le richieste di scambio di maglie. Sulle istanze di ammissione a prova testimoniale nonché sulle possibile inserimento di dichiarazioni giurate questa C.D.T. ritiene di non potere valutare le stesse precisando che le Carte Federali fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo. E' evidente che tale divieto non può essere “aggirato” con deposizioni scritte che consentirebbe di inserire le vietate dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo. Nel quadro univoco fornito dal D.G. con la sua deposizione, nel silenzio dei due guardalinee che, nelle tesi difensive, avrebbero personalmente assistito alle richieste (reiterate persino all'inizio del secondo tempo) e nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tali deposizioni valore privilegiato questa C.D.T. deve rilevare la correttezza sostanziale e formale delle decisioni di primo grado.
P.Q.M.
La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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