COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 169 stagione sportiva 2008/09 Reclamo Orange Club Pescaiola Avverso Inibizione Dirigente Caneschi Giancarlo Fino Al 552009 (C.U. N° 47 Del 539)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 169 stagione sportiva 2008/09 Reclamo Orange Club Pescaiola Avverso Inibizione Dirigente Caneschi Giancarlo Fino Al 552009 (C.U. N° 47 Del 539) Propone rituale reclamo L’Orange Club Pescaiola avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S, Territoriale della Toscana con la seguente motivazione:“ Entrava indebitamente in campo e rivolgeva al D.G. frasi irriguardose e di protesta. Allontanato offendeva l’arbitro”. La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, asserisce che il dirigente avrebbe solo spronato l’arbitro con toni più che corretti a prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori rei di interventi violenti ed a far rispettare le regole, il tutto senza rivolgere all’arbitro offesa alcuna né al momento dell’espulsione né successivamente. La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. Dal rapporto emerge chiaramente il comportamento del Caneschi, e come lo stesso dirigente abbia più volte espresso in modo offensivo e non ortodosso il proprio dissenso sull’operato arbitrale. Nel supplemento il D.G. conferma quanto scritto in precedenza e risponde alle contestazioni mosse, in particolare sui fatti violenti, a dire della reclamante, che avrebbero indotto il Caneschi ad entrare indebitamente sul terreno di gioco ed a protestare. Si ricorda che il rapporto arbitrale costituisce prova privilegiata e la mera negazione dell’accaduto, in assenza di ridimensionamento in sede di supplemento da parte del D.G. o di manifesta contraddittorietà, non può portare a dubitare degli accadimenti. La sanzione comminata, che nel suo insieme è ben commisurata e va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ordina incamerarsi la tassa relativa.
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