COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 184 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della SPD Audax Rufina avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre gare il calciatore Sasha Ginestrini. ( C.U. n.49 del 19/03/2009.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 184 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della SPD Audax Rufina avverso la decisione del G.S. che ha squalificato per tre gare il calciatore Sasha Ginestrini. ( C.U. n.49 del 19/03/2009.) Per aver colpito con uno sputo un calciatore avversario il giocatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica di tre giornate. Avverso la sanzione del G.S. propone reclamo la società Audax Rufina la quale, nell’ammettere lo sbaglio del proprio tesserato, sostiene che il gesto contestatogli è da considerare come un fallo di reazione a comportamenti fallosi posti nei suoi confronti dagli avversari. Inoltre anche il calciatore in questione, all’inizio del secondo tempo, era oggetto di uno sputo in pieno volto da parte di un giocatore avversario. Pertanto la reclamante chiede una riduzione della sanzione. Anche dalla lettura del rapporto gara emerge che il giocatore dell’Audax Rufina reagisce allo sputo ricevuto, colpendo solo in parte l’avversario. Ma questo non può rappresentare una giustificazione al suo comportamento. Inoltre bisogna considerare che la sanzione del G.S. rappresenta il minimo edittale previsto dalla norma che sanziona i comportamenti violenti. Perché anche lo sputo è da considerare comportamento violento, anzi viene considerato da questa C.D. un gesto particolarmente odioso. Pertanto alla luce delle considerazioni sopra svolte Questa Commissione Disciplinare ritiene congrua la sanzione comminata dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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