COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 163 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo San Donato Calcio Avverso Inibizione Dirigente Brizzi Francesco Fino Al 2632010 (C.U. N° 46 Del 2622009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 163 Stagione Sportiva 2008/09 Reclamo San Donato Calcio Avverso Inibizione Dirigente Brizzi Francesco Fino Al 2632010 (C.U. N° 46 Del 2622009) Propone rituale reclamo il San Donato Calcio avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Correva verso il D.G. offendendolo e quindi gli dava due spinte facendolo indietreggiare di qualche passo. Di poi persistendo nel proprio atteggiamento manifestava intenzioni aggressive non poste in essere grazie all’intervento di alcuni calciatori”. La reclamante con ricorso ai limiti della ammissibilità, in quanto privo di motivazioni ma al quale era allegata la descrizione dell’accaduto con lunga missiva a firma del tesserato inibito, chiede una riduzione della sanzione. In particolare osserva come il comportamento del Brizzi, massaggiatore, fosse stato causato da una mancata interruzione del gioco da parte dell’arbitro per prestare soccorso ad un calciatore del San Donato a terra per uno scontro aereo con un avversario. A seguito della mancata interruzione la squadra avversaria perveniva alla rete. Le rimostranze del Brizzi sarebbero dovute alla preoccupazione per la salute del calciatore colpito alla testa e mentre si ammettono le proteste e le offese (delle quale il tesserato si scusa sia col D.G. sia ai propri calciatori), si nega che vi sia stato un comportamento aggressivo e men che mai si ammettono le due spinte descritte dal D.G. nel proprio rapporto. Analoghe difese venivano esposte da un delegato della società all’udienza del 27 marzo 2009. La C.D. esaminati gli atti, sentita come detto la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo. Invero la descrizione effettuata dal D.G. dell’episodio è precisa e, nel supplemento, il D.G. contesta che l’infortunio al calciatore del San Donato sia avvenuto prima della segnatura della squadra avversaria, ma due minuti dopo. In ogni caso conferma il comportamento del Brizzi e di aver ricevuto due spinte dal medesimo. E’ appena il caso di ricordare il carattere di prova privilegiata del rapporto e del supplemento. Il reclamo va peraltro accolto sotto il profilo della congruità della sanzione. Il comportamento del Brizzi è grave e certamente censurabile, ma a parere della Commissione, va sanzionato con una inibizione lunga, ma inferiore a quella comminata dal primo giudice. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la inibizione al signor Brizzi Francesco fino al 30112009, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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