COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 164 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dalla Società Semproniano avverso la decisione del G.S.T. di Grosseto che ha comminato le seguenti sanzioni: • squalifica del campo per una gara; • Ammenda di € 1.000,00 alla società; • Squalifica del sig. Furzi Riccardo per 5 gare. C.U. n° 34 del 04.03.2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 164 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dalla Società Semproniano avverso la decisione del G.S.T. di Grosseto che ha comminato le seguenti sanzioni: • squalifica del campo per una gara; • Ammenda di € 1.000,00 alla società; • Squalifica del sig. Furzi Riccardo per 5 gare. C.U. n° 34 del 04.03.2009. Il Giudice Sportivo comminava la sanzione della squalifica del campo e l'irrogazione della ammenda di € 1.000,00 alla società Semproniano con il seguente provvedimento: “Per tutta la durata della gara, senza intervento alcuno della Dirigenza, si verificava da parte del pubblico un comportamento gravemente discriminatorio, offensivo, denigratorio ed insultante, attraverso frasi incivili ed oscene nei confronti di un calciatore diversamente abile della squadra avversaria ogni qualvolta questi si avvicinava agli spalti durante le azioni di gioco; contemporaneamente venivano proferite da parte del pubblico frasi insultanti per ragioni etniche rivolte sia al giocatore di cui sopra che a tutta la squadra di appartenenza. Lo stesso pubblico, costituito da un gruppo di circa 10 persone, ha sempre per tutta la durata della gara tenuto comportamento gravemente offensivo e minaccioso verso il D.G. e gli organi Federali, culminato nel tentato lancio di un ombrello dalla rete di recinzione, sulla quale si era arrampicato, da parte di uno spettatore isolato: tentativo non riuscito per l'intervento di un terzo. Come già accennato, la vicenda, sviluppatasi per tutta la gara, non ha visto l'intervento della società al fine di evitare o contenere l'incivile comportamento verificatosi”. Il giocatore Furzi Riccardo, invece, veniva squalificato per cinque gare poiché “protestando per una decisione arbitrale, si dirigeva verso il D.G. con l'intenzione di colpirlo con un pugno, tentativo non posto in atto per l'intervento di un compagno di squadra; in tale fase pronunciava frasi offensive e minacciose nei confronti del D.G.; quindi reiterava il comportamento aggressivo verso il D.G., nuovamente non posto in essere per successivi interventi sempre dei compagni di squadra che lo tranquillizzavano fino all'uscita dal terreno di gioco”. Con il reclamo proposto la società fornisce la propria versione dei fatti, tentando di sminuire la portata degli eventi. Conferma la presenza di due persone che hanno tifato “in maniera più energica” pronunciando “qualche frase inopportuna verso il D.G. o verso alcuni giocatori”, evidenziando come si sia trattato di un comportamento “purtroppo normale”. Asserisce che le frasi pronunciate siano state di un tenore minore rispetto a quanto riportato nel rapporto di gara, e si chiede come sia possibile che l'arbitro si sia ricordato così dettagliatamente di 20 frasi dirette al D.G. oltre alle 16 riferite al giocatore, visto che era impegnato a dirigere la gara. In relazione a quanto imputato alla propria Dirigenza, per non essersi fatta parte attiva, lamenta una mancanza di prova, e precisa che nessuna rimostranza è pervenuta dalla Dirigenza della squadra avversaria sui fatti addebitati. In merito al lancio dell'ombrello asserisce si sia trattato di un mero scuotimento di rete “sorreggendo un ombrello”, da parte di una persona. Sull'episodio contestato al Furzi, lo nega sostanzialmente, asserendo che il calciatore si sia avviato verso gli spogliatoi da solo, senza l'intervento di alcuno. Evidenzia infine – al fine di avvalorare le proprie tesi difensive - come l'arbitro non sia stato oggetto di alcuna intemperanza o aggressione, tanto da lasciare tranquillamente l'impianto sportivo. Conclude con la richiesta di annullamento dell'ammenda e la revoca della squalifica del campo, ed una riduzione della squalifica al Furzi, non senza aver prima effettuato un inconferente richiamo ad episodi accaduti sui campi di serie A. Nel supplemento di rapporto richiesto all'arbitro ai fini istruttori, questi precisa e conferma quanto già puntualmente indicato sugli atti di gara. Il reclamo non merita accoglimento, ma necessita di una rivisitazione della sanzione dell'ammenda inflitta in Prime Cure, come di seguito precisato. Sulla squalifica del campo di gioco e sull'ammenda: Preliminarmente giova ricordare alla reclamante che il C.G.S., all'art. 11, sancisce la responsabilità delle società “...per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione...”. La stessa norma prevede che la sanzione minima applicabile alle società appartenenti alla categoria della reclamante sia pari ad € 500,00. Ciò detto, si evidenzia come nel rapporto di gara il D.G. sia stato particolarmente preciso, con dovizia di particolari, a riferire quanto udito dal pubblico. E' estremamente difficile, per questo Collegio, trovare aggettivi idonei a ben rappresentare quanto proferito ripetutamente dal pubblico. Solo una lettura diretta del fascicolo può rendere l'idea della gravità e della cattiveria gratuita degli insulti (purtroppo rimane anche il dubbio, letto il reclamo, che la stessa società non si sia ben resa conto della gravità degli episodi). Senz'altro, considerare le frasi udite dal D.G. odiose, incivili, oscene, vergognose ed indegne appare riduttivo. E che le frasi stesse siano state proferite è fuori di dubbio. A quest'ultimo proposito è priva di pregio la doglianza della reclamante su come possa avere il D.G. ricordato un numero così elevato e circostanziato di insulti. Infatti proprio la particolarità di quanto pronunciato ha facilitato senz'altro il ricordo nell'arbitro. Ma non solo: volendo ragionare sulla stessa lunghezza d'onda della reclamante – e a confutazione della tesi proposta - viene spontaneo domandarsi quante altre frasi possano essere state pronunciate se il D.G. ne ha già ricordate così tante, visto che è verosimile che alcune gli siano sfuggite e quindi non riferite negli atti di gara. Quanto sopra vale tanto per ciò che è stato indirizzato all'arbitro sia, e soprattutto, per quanto gridato al calciatore della squadra avversaria. Anche sul mancato intervento della Dirigenza, le difese appaiono prive di concretezza. E' prassi dei Direttori di Gara segnalare i fattivi comportamenti delle società e dei loro dirigenti in occasione soprattutto degli episodi più gravi; ed in ogni caso nel supplemento fornito dall'arbitro è stata ribadita la mancanza di interventi dei dirigenti (si noti, a conferma di quanto testè affermato, che nella vicenda Furzi di cui infra, il Direttore di Gara evidenzia l'intervento dei compagni di squadra). Nel merito delle sanzioni irrogate per tali fatti, è necessario richiamare quanto preliminarmente indicato, ovvero che la sanzione minima per quanto contestato alla società sia pari ad € 500,00. Atteso quanto fin qui esposto, è semplice sostenere come le sanzioni comminate debbano essere parametrate e proporzionate tenendo conto dell'accaduto in relazione alla sanzione minima. Ad avviso di questa Commissione, appare immediato come il semplice raddoppio della sanzione minima edittale non sia sufficiente ad assicurare quell'afflittività insita in ogni provvedimento disciplinare. E' ormai noto il pensiero di questa C.D. in merito alla possibilità di effettuare una reformatio in peius su quanto deciso dal Primo Giudice, ed è nota anche la cautela con cui questo istituto è sempre stato applicato, anche in relazione all'entità delle sanzioni. Nella fattispecie in esame risulta evidente a questo Collegio – da una seconda lettura degli atti del fascicolo – la mancanza di una proporzionalità fra la sanzione irrogata e la gravità dei fatti, tenuto conto della sanzione minima sopra indicata. Partendo dal presupposto che un inasprimento della sanzione relativo alla squalifica del terreno di gioco non contenga l'afflitività necessaria e proporzionale con i fatti contestati, il Collegio ritiene, pertanto, di elevare l'ammenda comminata da € 1.000,00 ad € 2.000,00. Sulla squalifica del calciatore Furzi Riccardo: Anche in questo caso il rapporto è chiaro e confermato dal successivo supplemento. La tesi proposta dalla società è nuovamente priva di consistenza e mancante di qualsiasi elemento che possa consentire una diversa lettura dei fatti. In merito all'entità della squalifica, si ritiene che il Giudice Sportivo abbia senz'altro tenuto contro di tutte le attenuanti possibili nel calibrare la propria sanzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e:  conferma la squalifica del campo per 1 (una) gara;  commina l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla società Semproniano;  conferma la squalifica per 5 (cinque) gare al sig. Furzi Riccardo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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