COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 174 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della ASD Monterspertoli avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Daddi Filippo per quattro giornate. C.U. n.36 del 04/03/2009.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 174 stagione sportiva 2008/09 Reclamo della ASD Monterspertoli avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Daddi Filippo per quattro giornate. C.U. n.36 del 04/03/2009. Nel corso della gara Limite e Capraia- Monterspetoli, valevole per il campionato juniores provinciale, il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver colpito un avversario con uno schiaffo. Alla notifica del cartellino rosso minacciava il D.G. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica per quattro gare. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la ASD Monterspertoli, la quale sostiene che il proprio tesserato ha reagito ad un comportamento sistematicamente scorretto posto in essere nei suoi confronti ma senza colpire l’avversario con uno schiaffo. La reclamante aggiunge che il calciatore in questione nel corso del campionato in corso ha subito una sola ammonizione. Inoltre sostiene che già sotto la doccia il giocatore si è pentito del proprio comportamento. Chiede pertanto una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara ribadisce che il giocatore ha colpito l’avversario con uno schiaffo. Afferma che durante la gara non era stato oggetto di particolari e ricorrenti falli da parte dei giocatori avversari. Questa C.D. esaminati gli atti di gara, ritiene assolutamente provati i fatti ascritti al tesserato in questione. Anche lo stesso atto difensivo appare piuttosto lacunoso, laddove si nega lo schiaffo ma non un fallo di reazione del quale non viene fornita alcuna spiegazione. La sanzione del G.S. appare, inoltre, assolutamente proporzionata al comportamento tenuto dal giocatore in questione. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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