COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA CONTARINI 182 Stagione sportiva 2008/09. Reclamo della A.S Olimpia Firenze avverso dec. Del G.S.Territoriale di Firenze. Squalifica Borghi Luca fino al 31.12.2009 (C.U 37 del 11.03.2009

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA CONTARINI 182 Stagione sportiva 2008/09. Reclamo della A.S Olimpia Firenze avverso dec. Del G.S.Territoriale di Firenze. Squalifica Borghi Luca fino al 31.12.2009 (C.U 37 del 11.03.2009 Ritenendo eccessiva la sanzione a carico del calciatore Borghi, inflitta dal G.S.T di Firenze a seguito di fatti occorsi durante la gara Olimpia – Flora 2000 del 04.03.2009, la societa’ Olimpia Firenze ne chiede una revisione a questa Commissione. Il Reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardivita’. L’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce come i reclami debbano essere inviati entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul C.U del provvedimento che si intende impugnare. Orbene, nel caso che occupa, la societa’ ha inoltrato il reclamo il giorno 20.03.2009, oltre di DUE giorni rispetto al termine previsto che si rammenta essere perentorio e non suscettibile di alcuna diversa valutazione. P.Q.M. La C.D. Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della tassa.
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