COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI “B” 173 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Vaianese avverso la squalifica dell’allenatore Vianello Enrico fino al 4/09/2009 (C.U. n. 38 del 4/03/2009)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 02/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI “B”
173 stagione sportiva 2008/09 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Vaianese avverso la squalifica dell'allenatore Vianello Enrico fino al 4/09/2009 (C.U. n. 38 del 4/03/2009)
Il reclamo avanzato innanzi a questa C.D.T. e regolarmente depositato non risultava adeguatamente firmato in calce dal Presidente. Convocata la società all'udienza del 27 marzo 2009, anche ai fini della possibile facoltà di cui all'art. 33 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva, si presentava solo il soggetto inibito non firmatario (peraltro sprovvisto di qualsiasi delega) ed assolutamente inidoneo a sanare qualsiasi vizio procedimentale non avendo poteri di firma.
P.Q.M.
La C.D.T. dichiara ex art. 33 commi 1 e 5 C.G.S. inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della relativa tassa.
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