COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 207 stagione sportiva 2008/09. reclamo della U.S.D Lajatico avverso dec. Del G.S.T Toscana. Esito gara Lajatico – Cascine Sportiva del 15.03.2009. (C.U 53 del 09.04.2009)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
207 stagione sportiva 2008/09. reclamo della U.S.D Lajatico avverso dec. Del G.S.T Toscana. Esito gara Lajatico – Cascine Sportiva del 15.03.2009. (C.U 53 del 09.04.2009)
Il G.S.T Toscana, a seguito di reclamo presentato dalla societa’ Cascine Sportiva, assumeva la decisione che per praticita’ viene integralmente riportata.
L'A.C.D. Cascine Sportiva in relazione alla gara U.S.D. Laiatico/A.C.D.
Cascine Sportiva del 15.3.2009, lamenta l'irregolare partecipazione alla
gara stessa del Sig. Gasperini Stefano, che risultava essere anche
Dirigente dell'Ass. Nuova Primavera in violazione dell'art. 21 comma 4
delle N.O.I.F. con richiesta di applicazione della punizione sportiva
della perdita della gara in danno della Societa' U.S.D. Laiatico.
Il reclamo e' fondato. Ai sensi dell'art. 21 n. 4 delle N.O.I.F. il Sig.
Gasperini Stefano dirigente della Societa' Nuova Primavera dal 19.8.2008
non poteva tesserarsi quale calciatore (tesseramento per la Societa'
U.S.D. Laiatico del 9.9.2008). La ratio della disposizione e' infatti
quella di evitare una situazione di incompatibilita' e quindi di pericolo
per la contemporaneita' dei ruoli svolti o rivestiti dalla stessa persona
in societa' diverse.
Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come in epigrafe proposto
dall'A.C.D. Cascine Sportiva di Cascine di Buti (Pisa) ed infligge
all'U.S.D. Laiatico la punizione sportiva della perdita della gara per 0-
3. Trasmette gli atti all'Ufficio Tesseramento per gli adempimenti di
rito. Dispone non addebitarsi la tassa.
Avverso il provvedimento assunto in prime cure, reclama a questa Commissione la soc. Lajatico la quale sostiene che il tesseramento del Gasperini, quale calciatore per essa, e’ antecedente al tesseramento dello stesso Gasperini quale dirigente per la societa’ Nuova Primavera. In particola osserva come il tesseramento quale calciatore sia avvenuto in data 09.09.08 mentre quella di dirigente sia stata perfezionata in data 10.10.2008 disconoscendo il documento in atti dal quale si evince come il Gasperini fosse tesserato quale dirigente della soc. Nuova Primavera dal 19.08.2008 e a tal proposito adombra la possibilita’ che la firma apposta sul documento sia apocrifa.
Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto.
La documentazione acquisita e presente in atti, dimostra inequivocabilmente come il Gasperioni compaia quale dirigente della societa’ nuova Primavera a far data dal 19.08.2008. Le affermazioni della reclamante, circa la possibilita’ che la firma del Gasperini sul citato documento, non sia stata da lui apposta, risultano delle mere illazioni dal momento che, il calciatore, non ha inteso dissociarsi ad esempio inviando a questo collegio una memoria, oppure, venuto a conoscenza di un fatto illecito denunciandolo agli Organi Federali.
P.Q.M.
La C.D.T, conferma la decisione assunta in primo grado, respinge il proposto appello ed ordina l’incameramento della tassa prevista.
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