COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 208 stagione sportiva 2008/09 Gara U.S. Crespina A.S.D./G.S. Livorno Nord Pontino A.S.D. Del 15.3.2009 (1-2). Campionato di II categoria. In C.U. n.52 del 2/4/09.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
208 stagione sportiva 2008/09 Gara U.S. Crespina A.S.D./G.S. Livorno Nord Pontino A.S.D. Del 15.3.2009 (1-2). Campionato di II categoria. In C.U. n.52 del 2/4/09.
Reclama la società Livorno Nord Pontino avverso la sanzione della perdita della gara inflitta dal G.S. Regionale oltre alle relative sanzioni accessorie, che di seguito viene riportata integralmente.
“Reclamo dell’u.s. crespina a.s.d. avverso regolarita’ gara u.s. crespina a.s.d./g.s. livorno nord pontino a.s.d. del 15.3.2009 (1-2).
Il 15 marzo 2009 veniva disputata per il Campionato di 2’ Categoria, Girone E, indetto dal Comitato Regionale Toscana, la gara U.S. Crespina A.S.D./G.S. Livorno Nord Pontino A.S.D.
Con successivo ricorso l’U.S. Crespina A.S.D. segnala che da parte della compagine avversaria era stato utilizzato in posizione irregolare il calciatore Iacopini Alessandro. Chiede, conseguentemente, che venga nella specie applicato il disposto di cui all’art. 17, comma V, C.G.S..
Il ricorso va accolto. La situazione di fatto che caratterizza la vicenda in esame e’ quella di una espulsione decretata a fine gara, per cui la normativa applicabile in sede di esecuzione non e’ quella prevista dall’art. 45 c.2 C.G.S. ma bensi’ dettata in via generale dall’art.22 c. 2 C.G.S.: la squalifica inflitta andava, di conseguenza, scontata a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale ‘’…...l’automatismo della sanzione e’, invero, principio che si ricollega unicamente al fatto storico dell’espulsione e non gia’ a quello, ipotetico, di una espulsione che sarebbe stata decretata se l’infrazione disciplinare fosse stata commessa durante lo svolgimento della gara…...’’ (vedi Decisione C.A.F. in Com. Uff. n. 25/C del 30.03.89. – App. U.S. Caronnese). Cio’ non e’ stato fatto. A detta omissione consegue, a norma di regolamento ed in termini di rigoroso automatismo, l’applicazione del disposto di cui all’art. 17, comma V, C.G.S.
Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come in epigrafe proposto dall’U.S. Crespina A.S.D. di Crespina (Pisa), infligge alla Societa’ G.S. Livorno Nord Pontino A.S.D. la punizione sportiva della perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3 nonche’ l’ulteriore squalifica per UNA giornata al calciatore Iacopini Alessandro. Infligge inoltre l’inibizione di mesi UNO al Dirigente Accompagnatore, sig. Montecalvo Antonio, nonche’ l’ammenda a detta societa’ di Euro 150,00 (centocinquanta/00). Ordina non addebitarsi la relativa tassa.”
La reclamante sostiene che, nonostante la declaratoria della squalifica del calciatore Iacopini Alessandro sia annoverata nel C.U. n.46/09 nella parte relativa ai calciatori non espulsi, il predetto è stato invece sanzionato dall’arbitro in contemporanea al fischio finale quindi con i calciatori ancora sul terreno di gioco.
Da tale situazione la reclamante deduce che deve trovare accoglimento la tesi secondo la quale deve essere applicato il c.d. “automatismo della sanzione” con la conseguenza di fare trovare il calciatore Iacopini nelle condizioni di avere scontato la squalifica allorchè egli ha partecipato alla gara oggetto di reclamo.
La reclamante pertanto chiede la cassazione integrale della decisione del G.S. con il conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
La tesi sviluppata dal G.S. appare assolutamente consona ai fatti enunciati così come appare congrua in relazione all’entità della sanzione.
Da una semplice lettura del rapporto arbitrale della gara Livorno Nord Pontino-Ponteginori, si evince che l’espulsione del calciatore Iacopini è avvenuta a partita finita e che lo stesso, in occasione delle frasi offensive e minacciose pronunciate verso il D.G. sferrava un pugno alla porta degli spogliatoi.
Da ciò si rileva, come semplice corollario che, al di la del modo con il quale l’arbitro ha provveduto a notificare al calciatore la sua espulsione, il fatto è avvenuto a gara finita con la conseguenza di non trovare accoglimento la norma del C.G.S. già enunciata in prime cure che prevede il c.d. “automatismo della sanzione”.
Da quanto esposto pertanto se ne deduce che il calciatore Iacopini Alessandro al momento della partecipazione della gara della sua squadra contro la società Crespina, si trovava in posizione irregolare non avendo lo stesso finito di scontare la squalifica che gli era stata inflitta.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa
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