COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 201 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto in proprio dal Sig. Hemmy Maurizio, tesserato quale allenatore per l’A.S.D. Cascina Calcio, avverso il provvedimento con il quale il G.S.T per la Toscana gli ha inflitto la squalifica fino al 26.12.2009. (C.U. n. 50/2009)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 30/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 201 / stagione sportiva 2008/2009 – Reclamo proposto in proprio dal Sig. Hemmy Maurizio, tesserato quale allenatore per l’A.S.D. Cascina Calcio, avverso il provvedimento con il quale il G.S.T per la Toscana gli ha inflitto la squalifica fino al 26.12.2009. (C.U. n. 50/2009) Il provvedimento meglio evidenziato in epigrafe è oggetto di articolato reclamo, redatto in proprio dal Signor Maurizio Hemmy, il quale ne contesta il contenuto affermando che il G.S. ha parzialmente errato nell’analizzare il rapporto del D.G., equivocando sul comportamento da lui tenuto a fine gara con atteggiamento che deve essere inteso unicamente quale comportamento“antidoveroso”. Preliminarmente all’esame delle singole parti della decisione del G.S., il signor Hemmy esprime il proprio rammarico per l’accaduto, ritenendo comunque del tutto sproporzionata la sanzione irrogata. Dichiarandosi sinceramente pentito chiede a tal fine che, per ciò stesso, vengano applicate nei suoi confronti le attenuanti che in materia sono state riconosciute da numerose pronunce giurisprudenziali delle quali cita gli estremi. Passando quindi ad esaminare i fatti che gli vengono contestati pone in rilievo, con ripetute asserzioni, che dal comportamento che egli ha tenuto durante la gara, il D.G. non ha riportato alcuna conseguenza fisica ed afferma inoltre di non aver rivolto all’ufficiale di gara alcuna offesa. In ordine al gesto di violenza contestatogli dichiara di non aver spinto l’arbitro ma di essersi limitato ad agire “ponendogli le mani a palmi aperti sul petto”: l’indietreggiamento del D.G. sarebbe dovuto più allo stupore che questi ha provato che alla violenza dell’atto. Definisce “protesta vivace” quanto contestatogli e pone in rilievo la circostanza che lo stesso arbitro ha escluso “perentoriamente” di aver provato dolore. Con riferimento infine a quanto accaduto a fine gara afferma che il G.S. ha travisato il comportamento tenuto dal reclamante il quale cercava ” …- probabilmente in forme eccessive - un sereno chiarimento con il Direttore di gara…”. Anche a fine gara quindi nessun comportamento violento, minaccioso o offensivo è stato tenuto dal reclamante nei confronti dell’arbitro. Ritiene inoltre che le sue affermazioni possano essere confermate sia dall’osservatore arbitrale che da un carabiniere presente nello spogliatoio. Allega, quale ulteriore prova testimoniale, una dichiarazione sottoscritta da cinque calciatori tesserati per la propria società a conferma di quanto già indicato sul reclamo. Infine con riferimento alla entità della sanzione riferita all’aver posto le mani sul petto del D.G. si dilunga a citare altra serie di decisioni giurisprudenziali le quali, a detta del reclamante, sanzionano in misura inferiore comportamenti più gravi di quelli dallo stesso posti in essere. Le medesime argomentazioni venivano svolte nel corso della richiesta audizione personale alla quale il Sig. Hemmy si presentava assistito dall’Avvocato Menichini che, in particolare ribadiva con varietà di argomentazioni la assoluta mancanza di intento lesivo nel comportamento tenuto dal tesserato nei confronti del D.G., al quale, peraltro, non ha rivolto né offese né minacce. La C.D. riunita in Camera di Consiglio passa a decisione. In via pregiudiziale il Collegio, come ha avuto occasione di precisare in passato, non può prendere in esame la richiesta di testimonianze non essendo queste previste in ordine ai procedimenti disciplinari per i quali l’unica fonte di prova è quella indicata dall’art. 35, c.1.1. Nell’ambito del vigente Codice di Giustizia Sportiva il mezzo istruttorio oggetto di richiesta è previsto solo in materia di illecito dall’art. 41, c.5. Sempre in punto di merito si osserva che le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva vengono assunte nell’ambito dell’autonomia che il sistema riconosce a ciascun organo giudicante e, in ogni caso, non è sufficiente citare la massima conclusiva della sentenza per stabilire che si tratti della medesima fattispecie dovendosi, ove si voglia compiere una corretta comparazione, esaminare i singoli fascicoli nella loro interezza. Peraltro si rileva che tutte le sentenze citate, sia in ordine alla resipiscenza che l’Hemmy avrebbe dimostrato che agli atti di violenza in esse riportate, sono riferite a calciatori mentre la qualifica rivestita dall’Hemmy, allenatore, deve indurre a comportamenti ben diversi da quelli che, comunque ingiustificatamente, possono porre in essere i calciatori nell’ambito della foga agonistica. E’ oltremodo opportuno ricordare che compito primario dell’allenatore è quello di indirizzare i calciatori non solo verso la conoscenza delle norme tecniche e tattiche, ma, altresì, alla piena applicazione delle norme di disciplina e correttezza. La C.D. rileva che la puntigliosa difesa, pur con lunga e dettagliata esposizione dei motivi e con ampia ricerca giurisprudenziale, non reca alcun concreto elemento di fatto che possa porre in dubbio, sia pur minimamente, la descrizione degli eventi riportata dal D.G. sul proprio rapporto. Il reclamo incorre in talune contraddizioni quale quella, ad esempio, relativa alla frase riportata dal D.G., dall’indubbio carattere offensivo, che viene dapprima negata (senza proferire l’epiteto offensivo, pag. 2) per poi affermare nelle conclusioni “. .c) delle levità della condotta oltraggiosa, consistente in un solo epiteto, peraltro conferito in corso di partita ed oggetto di provvedimento di espulsione”. Non si comprende inoltre come l’Hemmy abbia cercato, a fine gara, “…. probabilmente in forme eccessive un “sereno chiarimento con il Direttore di gara…”(cfr. pag. 5). Per quanto attiene invece ai fatti che vengono sistematicamente negati, al dì fuori di “una sola parola” in riferimento alle offese, ed agli atti di violenza compiuti – sia pure senza recare danno – non può non rilevarsi l’importanza assolutamente determinante (riconosciuta peraltro dallo stesso reclamante nel gravame) del rapporto di gara. Dall’esame di detto atto ufficiale e dai successivi supplementi, la cui valenza è affermata dal già citato art. 35, c.1.1, emerge quanto segue. Nel primo tempo l’allenatore, richiamato per continue proteste, urlava frase offensiva che gli costava l’espulsione dal campo. Subito dopo il provvedimento si avvicinava al D.G. – distante circa quattro metri – e, appoggiandogli le mani sul petto lo faceva indietreggiare. A tal proposito l’arbitro nel supplemento al rapporto di gara, reso in questa sede, conferma di essere indietreggiato per effetto della spinta subita e non a causa “dello stupore”, confermando, in ogni caso, l’assenza di danni fisici. A quel punto sono intervenuti alcuni calciatori che allontanavano l’allenatore dall’arbitro. A fine gara l’Hemmy, entrato nel recinto di gioco, spingeva ancora il D.G. facendolo barcollare, venendo ancora una volta trattenuto da propri calciatori. Infine al momento del rientro negli spogliatoi, sempre contestando le decisioni tecniche assunte durante la gara, “toccava” i componenti la terna sulle braccia per attirarne ulteriormente l’attenzione. La decisione del G.S. risulta pienamente confermata in punto di fatto per cui essa deve essere esaminata esclusivamente sotto il profilo della entità della sanzione irrogata. Si precisa a tal proposito che, per costanza di decisioni, questo Giudice sanziona con la squalifica compresa tra i quattro ed i sei mesi la spinta inferta, con conseguente arretramento, dai calciatori agli arbitri, in assenza di danno fisico. Come già sopra rilevato nel caso di specie ci si trova in presenza di un allenatore che, dovendo essere di esempio ai propri calciatori, è tenuto ad un comportamento esemplare. Da ciò discende che il gesto compiuto deve essere sanzionato in modo più severo che non nel caso di calciatori. Alla spinta deve aggiungersi la stretta al braccio, il comportamento indubbiamente offensivo tenuto urlando varie frasi, la reiterazione del contatto con l’intera terna arbitrale. La Commissione, inoltre, non può non ritenere che la frase riportata a pagina 7 del reclamo, che si riporta di seguito, “Infine, altra circostanza frutto della mistificazione del Giudice Sportivo, appare quella in forza della quale a fine gara, intervenivano nuovamente i propri calciatori che lo allontanavano definitivamente” non costituisca indubbia offesa rivolta al G.S.. Nel ricordare al reclamante il significato etimologico del vocabolo “mistificazione, riportato sul vocabolario delle lingua italiana quale sinonimo di inganno, imbroglio, interpretazione tendenziosa e deformante (Zingarelli), il Collegio ritiene dover trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. P.Q.M. ritiene che il comportamento tenuto dal Sig. Hemmy in occasione della gara in esame possa trovare idonea sanzione nella squalifica per mesi sette e così in accoglimento del reclamo delibera di squalificare fino al 26 ottobre 2009 il sig. Maurizio Hemmy. Dispone la restituzione della tassa di reclamo ed invia gli atti alla Procura Federale al fine di accertare se quanto riportato sul reclamo costituisca violazione delle disposizioni contenute nel C.G.S..
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