COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA SIGNORA PETRA AGOSTI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATA PER L’U.S. TIONE ED ATTUALMENTE SVINCOLATA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. NONCHÈ DELLA SOCIETÀ U.S. TIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRIVIBILE ALLA PROPRIA TESSERATA
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA SIGNORA PETRA AGOSTI,
ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATA PER L’U.S. TIONE ED ATTUALMENTE SVINCOLATA, PER
RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. NONCHÈ DELLA
SOCIETÀ U.S. TIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI
FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
NELLA VIOLAZIONE ASCRIVIBILE ALLA PROPRIA TESSERATA
Con provvedimento di data 25 ottobre 2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la
calciatrice signora Petra Agosti, all’epoca dei fatti tesserata per l’U.S. Tione ed attualmente svincolata,
per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere tenuto un comportamento
antisportivo nei confronti di un’avversaria nonché la società U.S. Tione ai sensi dell’art. 2, comma 4, del
C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 2, C.G.S. per responsabilità oggettiva
nella violazione ascrivibile alla propria tesserata.
Alla luce di quanto sopra e all’esito del dibattimento, ritualmente instaurato, cui ha presenziato persona
delegata dal Presidente dell’U.S. Tione, il Procuratore Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione
della sanzione della squalifica per mesi due a carico della calciatrice Petra Agosti e della sanzione
dell’ammenda di euro 500,00.- a carico della società U.S. Tione.
Ciò premesso la Commissione delibera quanto segue.
Nessun dubbio sorge in ordine alla materiale sussistenza dei fatti ascritti alla signora Agosti,
ampiamente provati dall’istruttoria espletata dall’Ufficio Indagini e sostanzialmente ammessi dal
rappresentante della società presente in udienza, fatti che integrano la violazione delle norme
menzionate nell’atto di deferimento.
Deve dunque ritenersi accertato che al termine della gara di Coppa Regione Femminile del 26.11.2006
tra U.S. Lavis e U.S. Tione la calciatrice Petra Agosti spruzzò dell’acqua fredda di una borraccia
addosso ad un’avversaria la quale si trovava seduta su una panchina posta davanti all’ingresso dello
spogliatoio.
Ne nacque un parapiglia nel corso del quale la Agosti tentava di aggredire l’avversaria non riuscendo
nell’intento solo per il pronto e deciso intervento di altre sue compagne di squadra che trascinavano via
la Agosti.
Ciò premesso, la Commissione delibera di infliggere alla signora Petra Agosti, all’epoca dei fatti
tesserata per l’U.S. Tione ed attualmente svincolata, la sanzione di mesi due di squalifica.
In considerazione del sopra menzionato comportamento fattivo tenuto nell’occorso da tesserati dell’U.S.
Tione, delibera di infliggere alla società U.S. Tione l’ammenda di euro 100,00.-
Share the post "COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA SIGNORA PETRA AGOSTI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATA PER L’U.S. TIONE ED ATTUALMENTE SVINCOLATA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S. NONCHÈ DELLA SOCIETÀ U.S. TIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRIVIBILE ALLA PROPRIA TESSERATA"