COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO EX ART. 36 COMMA 1 C.G.S. DELLA SOCIETA’ S.C. ST. GEORGEN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 25 DI DATA 08.11.2007 (GARA SPORT CLUB ST. GEORGEN – MERANO MERAN CALCIO DEL 28.10.2007 – CAMPIONATO ECCELLENZA).

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 01/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO EX ART. 36 COMMA 1 C.G.S. DELLA SOCIETA’ S.C. ST. GEORGEN AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO DI CUI AL C.U. N. 25 DI DATA 08.11.2007 (GARA SPORT CLUB ST. GEORGEN – MERANO MERAN CALCIO DEL 28.10.2007 - CAMPIONATO ECCELLENZA). Nel corso della gara del Campionato di Eccellenza del giorno 28 ottobre 2007 S.C. St. Georgen – Merano Meran Calcio e precisamente al minuto 33’ del secondo tempo, il Direttore di gara ammoniva per la seconda volta il calciatore Braun Joachim (Merano Meran) senza però procedere alla sua conseguente espulsione. La gara proseguiva e solo dopo una quarantina di secondi l’arbitro si avvedeva del proprio errore e procedeva all’espulsione del calciatore. Di tali fatti il Direttore di gara dava atto nel proprio referto. La società St. Georgen preannunciava e presentava poi rituale reclamo avverso la regolarità della gara. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 25 di data 08.11.2007, respingeva il reclamo ed omologava la gara con il risultato conseguito sul campo S.C. St. Georgen – Merano Meran Calcio 1 – 2. 29/446 A sostegno di tale propria decisione il G.S. affermava che la sola presenza in campo illegittima di un calciatore (conseguente ad errore tecnico dell’arbitro) non poteva di per sè considerarsi idonea ad invalidare la gara, dovendosi valutare se nel caso concreto tale fatto avesse influito o meno in modo decisivo sul regolare svolgimento dell’incontro. Mentre nel caso di specie, secondo le affermazioni dell’arbitro, la presenza in campo del giocatore Braun non avrebbe influenzato il regolare svolgimento della gara. Avverso tale provvedimento ha presentato rituale tempestivo reclamo ai sensi dell’art. 36, comma 1, C.G.S. la società St. Georgen chiedendo la ripetizione della gara. Il reclamo è fondato e va accolto. Ai sensi dell’art. 17, comma 4, C.G.S. spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara solo ed esclusivamente quei “fatti”, accaduti nel corso di una gara, che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici. Nel caso di specie il “fatto”, che forma oggetto di esame da parte di questa Commissione è rappresentato da una decisione arbitrale che, per stessa ammissione del Direttore di gara, è risultata errata. E’ quindi evidente che questa Commissione non è chiamata a decidere in merito agli effetti che un fatto possa aver avuto sul regolare, o meno, svolgimento della gara, ma è chiamata a verificare se nel corso della gara si sia o meno verificato un errore tecnico e cioè un fatto che sia valutabile solo ed esclusivamente con criteri tecnici. Ora non v’è dubbio che il fatto in contestazione sia riconducibile alla fattispecie di errore tecnico: è lo stesso Direttore di gara, infatti, a dare atto del proprio errore, consistito nella mancata espulsione di un calciatore ammonito due volte nel corso dell’incontro. Di questo solo la Commissione deve e può prendere atto. Ed è evidente che in forza della norma sopra richiamata, il fatto in questione, per sua natura, è valutabile esclusivamente con criteri tecnici, così restando precluso il ricorso a valutazioni sugli effetti che quel fatto abbia prodotto sul regolare, o meno, svolgimento della gara. Per tali motivi la Commissione in accoglimento del proposto reclamo revoca l’omologazione della gara in oggetto, dichiara l’irregolarità della gara stessa per errore tecnico e ordina la ripetizione della gara in data da fissarsi da parte del competente Comitato. Poichè il reclamo è stato accolto si ordina la restituzione o il mancato addebito della relativa tassa. La Commissione Disciplinare costituita dall’avv. Maurizio Agostinelli (Presidente) e dai signori rag. Giorgio Radoani e avv. Fernando Spinelli (Componenti), con la presenza del Sostituto Procuratore Federale avv. Massimiliano Iovino, nella riunione del giorno 29.11.2007 in Trento, ha assunto la seguente decisione
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