COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento A seguito del deferimento di data 21 marzo 2008 nei confronti dei signori Daniel Macrì e Lorenzo De Marchi e della società ASD Pool Calcio a 5 Bolzano, preliminarmente il Sostituto Procuratore dr. Salvatore Galeota propone alle parti presenti di concordare la definizione del procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 24/04/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento
A seguito del deferimento di data 21 marzo 2008 nei confronti dei signori Daniel Macrì e Lorenzo De Marchi e della società ASD Pool Calcio a 5 Bolzano, preliminarmente il Sostituto Procuratore dr.
Salvatore Galeota propone alle parti presenti di concordare la definizione del procedimento ai sensi
dell’art. 23 del C.G.S.
Ciò premesso le parti concordano come sanzione l’applicazione dell’inibizione per giorni quindici ai
tesserati Daniel Macrì e Lorenzo De Marchi e di un punto di penalizzazione a carico della società ASD
Pool Calcio a 5 Bolzano.
La Commissione, preso atto, visto l’art. 23 C.G.S., ritenute congrue le sanzioni proposte, adotta la
seguente ordinanza:
- inibizione al signor Daniel Macrì (ASD Pool Calcio a 5 Bolzano) di giorni quindici a partire dalla
data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale;
- inibizione al signor Lorenzo De Marchi (ASD Pool Calcio a 5 Bolzano) di giorni quindici a partire
dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale;
- penalizzazione di un punto in classifica a carico della ASD Pool Calcio a 5 Bolzano nel
campionato di Calcio a cinque Serie C 2007/2008.
A seguito del deferimento di data 21 marzo 2008 nei confronti dei signori Adnan Mehovic e Luigi Bianchi
e della società F.C. Bolzano – Bozen 1996, preliminarmente il Sostituto Procuratore dr. Salvatore
Galeota propone alle parti presenti di concordare la definizione del procedimento ai sensi dell’art. 23 del
C.G.S.
Ciò premesso le parti concordano come sanzione l’applicazione dell’inibizione per giorni quindici ai
tesserati Adnan Mehovic e Luigi Bianchi e di un punto di penalizzazione a carico della società F.C.
Bolzano – Bozen 1996.
La Commissione, preso atto, visto l’art. 23 C.G.S., ritenute congrue le sanzioni proposte, adotta la
seguente ordinanza:
- inibizione al signor Adnan Mehovic (F.C. Bolzano – Bozen 1996) di giorni quindici a partire dalla
data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale;
- inibizione al signor Luigi Bianchi (F.C. Bolzano – Bozen 1996) di giorni quindici a partire dalla
data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale;
- penalizzazione di un punto in classifica a carico della F.C. Bolzano – Bozen 1996 nel campionato
Regionale Juniores 2007/2008.
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