COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BOZNER F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DELLA CALCIATRICE BON LUCIANA A TUTTO L’1 OTTOBRE 2010 ED AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 500 E DI SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA DI CUI AL C.U. N. 19 DI DATA 02.10.2008 (GARA DI CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE DI SERIE C DEL GIORNO 28.09.2008 BOZNER – UNTERLAND DAMEN)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 23/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BOZNER F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DELLA CALCIATRICE BON LUCIANA A TUTTO L’1 OTTOBRE 2010 ED AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 500 E DI SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA DI CUI AL C.U. N. 19 DI DATA 02.10.2008 (GARA DI CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE DI SERIE C DEL GIORNO 28.09.2008 BOZNER – UNTERLAND DAMEN) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara di Campionato Femminile Regionale di Serie C Bozner – Unterland Damen del giorno 28.09.2008, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto alla calciatrice Luciana Bon (Bozner F.C.) la squalifica a tutto l’ 1 ottobre 2010 con la seguente motivazione: “dopo aver volontariamente colpito con una spallata il direttore di gara, alla notifica dell’espulsione lo colpiva con due schiaffi al volto”. Inoltre ha inflitto alla società Bozner F.C. l’ammenda di euro 500,00.- e la squalifica del campo di gioco per una gara con la seguente motivazione: “per continue e pesanti offese del pubblico al direttore di gara e per non aver provveduto ad impedire l’invasione del campo da parte del pubblico, tali episodi hanno anche costretto l’arbitro ad interrompere temporaneamente la gara”. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo reclamo la società Bozner F.C., contestando gli atti di violenza fisica da parte della calciatrice, negando che vi fosse stata un’invasione di campo e chiedendo di conseguenza la riduzione della squalifica alla Bon, l’annullamento del provvedimento di squalifica del campo e, infine, una riduzione dell’ammenda. La Commissione ha proceduto all’audizione del Vice Presidente e dell’allenatore della società reclamante, della signorina Luciana Bon e del Direttore di gara. Va dichiarata anzitutto l’inammissibilità del reclamo relativamente alla sanzione della squalifica del campo ai sensi del disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettera c) C.G.S. Quanto agli altri motivi di reclamo, è risultato confermato che la Bon abbia intenzionalmente colpito il Direttore di gara con una spallata, frutto di un momento di nervosismo e finalizzata ad una plateale protesta. E’ altresì risultato che il provvedimento di notifica dell’espulsione non è stato immediato, ma è avvenuto qualche minuto dopo al momento dell’interruzione del gioco per la concessione della punizione. Qualche dubbio è invece sorto sulla effettiva volontarietà della calciatrice di colpire il Direttore di gara con degli schiaffi, anche perché la ragazza è mancina ed il direttore è stato toccato al volto dalla mano destra della ragazza. Gesto che la stessa calciatrice ha ammesso, sostenendo di avere allargato le braccia in segno di sconforto e di avere toccato l’arbitro senza alcuna volontà di schiaffeggiarlo. Pur nel dubbio circa l’effettiva volontà di colpire l’arbitro con degli schiaffi, resta comunque tutta la gravità della spallata precedentemente inferta all’arbitro per motivi di protesta: gesto che di per sé merita la conferma del provvedimento di squalifica come inflitto dal Giudice Sportivo. L’audizione del Direttore di gara ha invece consentito di chiarire che in realtà nessuna invasione di campo si è verificata. Come noto, gli spogliatoi del Campo Talvera a Bolzano sono promiscuamente utilizzati da vari atleti e loro accompagnatori impegnati in partite di calcio (e di altri sport) che si svolgono contemporaneamente ed a seguire nell’area sportiva. Il via vai di persone nella zona esterna al campo di gioco ed antistante gli spogliatoi non poteva dunque considerarsi come sintomo di una volontà da parte di malintenzionati di invadere il campo. Bene ha fatto l’arbitro a chiedere prudenzialmente che l’area venisse mantenuta libera. Richiesta che ha comportato necessariamente la sospensione dell’incontro per alcuni minuti, il tempo necessario per consentire al capitano della squadra ospitante di far provvedere allo sgombero. Il reclamo relativamente all’ammenda inflitta con riferimento all’invasione di campo merita dunque accoglimento. Hanno invece trovato conferma gli episodi di ingiurie al Direttore di gara da parte di alcune persone (chiaramente tifose del Bozner) sia durante che al termine della gara. La gravità e la reiterazione degli episodi giustificano la sanzione dell’ammenda di euro 200,00.- Per tale motivo, la Commissione Disciplinare in parziale riforma dell’impugnata decisione del G.S., - conferma la sanzione della squalifica alla calciatrice Bon Luciana (Bozner F.C.) a tutto l’1 ottobre 2010; - dichiara inammissibile ex art. 45, comma 3, lettera c) C.G.S. il reclamo relativamente alla sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara; - riduce l’ammenda inflitta alla società Bozner F.C. per i soli episodi di ingiurie del pubblico all’arbitro ad euro 200,00.- Poichè il ricorso è stato seppure parzialmente accolto, si ordina la restituzione della relativa tassa.
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