COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 51 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale OGGETTO: RICORSO SOCIETA’ TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI CUI AL C.U. N. 47 DI DATA 05.03.2009 (GARA MEZZOCORONA – TRENTO DEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DEL 01.03.2009)

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 51 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale OGGETTO: RICORSO SOCIETA’ TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI CUI AL C.U. N. 47 DI DATA 05.03.2009 (GARA MEZZOCORONA - TRENTO DEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI DEL 01.03.2009) In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato Allievi Regionali Mezzocorona – Trento del 01.03.2009, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto alla società Trento Calcio 1921 s.r.l. l’ammenda di euro 300,00.- a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di alcuni propri giocatori, che a fine gara avevano aperto un cancello di accesso all’impianto consentendo l’indebito ingresso sul terreno di gioco di una decina di sostenitori, e per il comportamento di tali sostenitori che avevano ingiuriato, minacciato, colpito con calci e pugni ed attinto con sputi i giocatori della squadra avversaria. Per tali fatti il G.S. ha anche inflitto alla società Trento Calcio 1921 s.r.l. la squalifica del campo per una giornata ed ha rimesso gli atti alla Procura Federale per l’identificazione dei giocatori responsabili. Avverso il provvedimento dell’ammenda (non essendo impugnabile la squalifica del campo per una giornata) ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società Trento Calcio 1921 s.r.l. - negando che i propri giocatori avessero aperto il cancello de quo, che invece, a loro parere, non sarebbe mai stato chiuso; - ammettendo l’ingresso sul terreno di gioco a fine gara di alcuni giovani amici dei propri calciatori, ma giustificando tale ingresso con il desiderio di festeggiare tutti insieme la vittoria; - negando qualsivoglia contatto tra sostenitori e giocatori avversari, semplicemente raggiunti da qualche ironico sfottò, assolutamente non ingiurioso. La Commissione ha proceduto all’audizione del Direttore di gara nonchè di due dirigenti della reclamante. L’arbitro ha integralmente confermato quanto descritto nel rapporto, precisando - di avere visto a fine gara alcuni giocatori alzarsi dalla panchina della società Trento ed avvicinarsi al cancello, armeggiando con il chiavistello di apertura del cancello retrostante tale panchina; - di non avere potuto individuare tali calciatori perchè i loro indumenti di gioco erano coperti da felpe con cappuccio, che egli nel proprio rapporto ha chiamato, forse impropriamente “fratini”; - di avere poi visto accedere attraverso il cancello aperto al terreno di gioco una decina di persone, quasi tutte molto giovani, palesemente sostenitori della società Trento; - di aver personalmente cercato di allontanare queste persone senza riuscirvi; - di avere sentito che queste persone ingiuriavano e minacciavano i giocatori della squadra avversaria (nella deposizione l’arbitro ha riferito le esatte parole che non appare opportuno riportare in questa sede); - di avere visto, in particolare, una persona che sputava ripetutamente verso i giocatori avversari e di avere poi visto la maglietta di un giocatore del Mezzocorona attinta da due sputi; - di avere visto il volto di un giocatore del Mezzocorona arrossato dagli evidenti segni di un pugno; - di avere visto che alcune delle persone entrate sul terreno di gioco colpivano con calci i giocatori avversari che si stavano allontanando senza reagire; - che solo il fattivo intervento dei dirigenti delle due società consentiva ai giocatori del Mezzocorona di accedere agli spogliatoi; - che alla fine i predetti sostenitori si allontanavano spontaneamente dal terreno di gioco attraverso il medesimo cancello da cui erano entrati. 51/823 Tali essendo i fatti, del resto già evidenziati molto dettagliatamente nel rapporto, non vi sono ragioni per revocare o ridurre la sanzione, che appare congrua in relazione alla gravità dei comportamenti dei calciatori e dei sostenitori della società reclamante. Per tali motivi, la Commissione conferma integralmente la sanzione dell’ammenda di euro 300,00.- inflitta alla società Trento Calcio 1921 s.r.l. Poichè il ricorso è stato respinto, si ordina l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it