COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 17/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA REAL PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE – RAMAZZANO DISPUTATA IL 25.02.2006 A PADULE DI GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 01.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE RAGNACCI DIEGO PER QUATTRO GARE; _ SQUALIFICA CALCIATORE MENICHETTI SIMONE PER DUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 17/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA REAL PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE – RAMAZZANO DISPUTATA IL 25.02.2006 A PADULE DI GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 01.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE RAGNACCI DIEGO PER QUATTRO GARE; _ SQUALIFICA CALCIATORE MENICHETTI SIMONE PER DUE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.03.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione della stesse. Alla seduta odierna l’arbitro è stato sentito regolarmente; la società reclamante seppur regolarmente convocata non si è presentata. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE: Preliminarmente questa Commissione dichiara l’inammissibilità del reclamo proposto dalla società Real Padule con riferimento alla posizione del calciatore Menichetti Simone; ciò ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) del C.G.S.. Quanto al Ragnacci Diego, il direttore di gara ha integralmente confermato il comportamento offensivo e minaccioso posto in essere da detto calciatore al termine della gara, ribadendo come costui abbia profferito all’indirizzo dell’arbitro stesso le frasi riportate nel referto e come abbia tentato di aggredirlo, non riuscendovi solo per l’intervento di un compagno di squadra. La sanzione inflitta dal G.S. è pertanto da ritenere congrua rispetto ai fatti commessi e come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. dichiara l’inammissibilità del reclamo relativo alla posizione del calciatore Menichetti Simone ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) del C.G.S. e respinge il reclamo relativo alla posizione del calciatore Ragnacci Diego. ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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