COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 17/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare TERZA CATEGORIA (GIRONE “A) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIGROTTI MORRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFONI MADONNA ALTA – TIGROTTI MORRA DISPUTATA IL 05.03.2006 A FONTIGNANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 36 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 08.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE BACCHI FRANCESCO PER TRE GIORNATE DI GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 17/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
TERZA CATEGORIA (GIRONE “A)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIGROTTI MORRA IN RIFERIMENTO ALLA
GARA GRIFONI MADONNA ALTA – TIGROTTI MORRA DISPUTATA IL 05.03.2006 A FONTIGNANO
(AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 36 DEL COMITATO
PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 08.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA CALCIATORE BACCHI FRANCESCO PER TRE GIORNATE DI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.03.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di
Perugia comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa.
Alla seduta odierna l’arbitro è stato sentito regolarmente; era presente in rappresentanza della
società un delegato avendone fatto regolare richiesta.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE:
L’audizione dell’arbitro consente a questa Commissione di ritenere provati i fatti contestati al Bacchi
Francesco, calciatore della società reclamante.
Il direttore di gara ha ribadito con certezza e lucidità alle critiche mosse con il reclamo, secondo le quali
le espressioni minacciose erano state pronunciate da un altro calciatore e comunque non erano dirette
nei confronti dell’arbitro.
E’ opportuno comunque osservare che le ingiurie pronunciate dal Bacchi non sono di particolare gravità
e la sanzione merita di essere ridotta.
P.Q.M.
riduce la sanzione della squalifica al calciatore Bacchi Francesco a due giornate effettive di gara;
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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