COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 17/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare PROMOZIONE (GIRONE “B”) NEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ A.C. PONTENUOVO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE REGIONALE ED AVENTE AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA AL CAMPIONATO REGIONALE O PROVINCIALE JUNIORES, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006;
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 17/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
PROMOZIONE (GIRONE “B”)
NEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ A.C. PONTENUOVO
PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE REGIONALE ED AVENTE AD OGGETTO
LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA AL CAMPIONATO
REGIONALE O PROVINCIALE JUNIORES, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA
2005/2006;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14 MARZO 2006, la seguente decisione.
FATTO
Con atto del 13.01.2006 veniva deferita dinanzi questa Commissione Disciplinare la Società in
premessa indicata, partecipante al campionato di Promozione Regionale.
Il deferimento traeva origine dalla affermata violazione sopra riportata.
La trattazione del deferimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata e svolta in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
_ Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto
contestato. A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente
procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Juniores Regionali e Provinciali.
_ Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione
e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto
come espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2005 per la stagione sportiva
2005/2006, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.
_ Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente.
_ Affermata, pertanto, la responsabilità della Società deferita ed in considerazione del
Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2005/2006, con sanzione pecuniaria
prevista ed applicabile fino ad euro 5.165,00 si ritiene equo infliggere alla medesima la
sanzione dell’ ammenda di Euro 2500,00.
P.Q.M.
dichiara responsabile della violazione oggetto di deferimento la Società A.C. Pontenuovo, e
per l’effetto infligge alla stessa la sanzione della ammenda pari ad euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00).
Nel deferimento della Procura Federale della Federazione Giuoco Calcio
NEI CONFRONTI DI :
SPACCINI Silvano Presidente dell’A.C.D. Torgiano;
FRANCESCINI Roberto Vicepresidente dell’A.C.D. Torgiano;
PORROZZI Angelo già tesserato per l’A.C.D. di Torgiano ed attualmente tesserato per la
società A.S. Carbonesca;
Società A.C.D. Torgiano;
incolpati :
i primi tre della violazione di cui agli art.1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli
artt.8 comma 2,3 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva ed all’art.94 ter delle NOIF;
la società ACD Torgiano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.2 comma 4 del Codice
di Giustizia Sportiva nelle violazioni ascritte al proprio Presidente.
HA PRONUNCIATO, nella seduta del 14.03.2006, la seguente decisione :
FATTO
_ Con atto del 10 Gennaio 2006, prot. nr.796/146pf/SP/en, la Procura Federale della
Federazione Giuoco Calcio deferiva a questa Commissione i Sigg. Spaccini Silvano Presidente
dell’A.C.D. Torgiano, Franceschini Roberto Vicepresidente dell’A.C.D. Torgiano, Porrozzi
Angelo già tesserato dalla Società dell’A.C.D. Torgiano e la società Torgiano, per rispondere
delle incolpazioni a loro ascritte.
_ Dai chiarimenti forniti dagli incolpati a questa Commissione sono risultati integralmente
confermati gli addebiti a costoro mossi. Tutti, infatti, hanno ammesso l’effettiva sussistenza
dell’accordo economico intervenuto tra l’A.C.D. Torgiano ed il calciatore Angelo Porrozzi, ed è
incontestato che detto accordo (consistente in un compenso pari ad € 19.000,00 annui) sia
stato stipulato in violazione della normativa federale.
_ Ciò posto rileva questa Commissione che conseguentemente deve essere sicuramente
affermata la responsabilità di tutti gli incolpati. Quanto al tipo ed all’entità delle sanzioni la
Commissione ritiene peraltro che le stesse debbano essere applicate tenendo tuttavia conto
del comportamento collaborativo e trasparente assunto dalle parti dinanzi all’ufficio indagini
nonché avanti questa stessa Commissione; inoltre le modalità che hanno condotto alla
scoperta del fatto rendono credibile quanto sostenuto dalle parti stesse circa la loro assoluta
buona fede. Si evidenzia, a tale ultimo proposito, che la somma concordata è di poco superiore
a quanto consentito dalle norme federali.
_ In considerazione di quanto precede si ritiene pertanto equo infliggere la sanzione della
inibizione di tre mesi a carico di Spaccini Silvano e quella di due mesi a carico di Franceschini
Roberto; di infliggere altresì la sanzione della squalifica per un mese al calciatore Porrozzi
Angelo nonché l’ammenda di € 300,00 nei confronti della società A.C.D. Torgiano.
P.Q.M.
ritiene tutti gli incolpati responsabili delle violazioni delle norme contestate e, per l’effetto,
infligge le seguenti sanzioni:
tre mesi di inibizione a carico di Spaccini Silvano Presidente dell’A.C.D. Torgiano;
due mesi di inibizione a carico di Franceschini Roberto Vicepresidente dell’A.C.D.
Torgiano ;
un mese di squalifica al calciatore Porrozzi Angelo;
l’ammenda di euro 300,00 a carico della società A.C.D. Torgiano.
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