COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 17/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare NEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ A.S. S.ENEA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE REGIONALE ED AVENTE AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA AL CAMPIONATO REGIONALE O PROVINCIALE JUNIORES, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006;
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 17/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
NEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ A.S. S.ENEA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE REGIONALE ED AVENTE AD OGGETTO
LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ISCRIVERE UNA PROPRIA SQUADRA AL CAMPIONATO
REGIONALE O PROVINCIALE JUNIORES, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 14 MARZO 2006, la seguente decisione.
FATTO
Con atto del 13.01.2006 veniva deferita dinanzi questa Commissione Disciplinare la Società in
premessa indicata, partecipante al campionato di Promozione Regionale.
Il deferimento traeva origine dalla affermata violazione sopra riportata.
La trattazione del deferimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata e svolta in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
_ Nessun dubbio è consentito avere sulla responsabilità della Società citata relativamente al fatto
contestato. A tal fine rileva considerare la documentazione acquisita agli atti del presente
procedimento e riferita alla composizione dei Campionati Juniores Regionali e Provinciali.
_ Nella fattispecie emerge la violazione, da parte della società deferita, dell’obbligo in questione
e relativo alla partecipazione ad uno dei citati Campionati, che doveva invece essere assolto
come espressamente è chiarito nel C.U. n.1 del 01/07/2005 per la stagione sportiva
2005/2006, relativo alla attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.
_ Non può assumere rilievo, nel presente giudizio, alcuna circostanza esimente.
_ Affermata, pertanto, la responsabilità della Società deferita ed in considerazione del
Campionato di appartenenza nella stagione sportiva 2005/2006, con sanzione pecuniaria
prevista ed applicabile fino ad euro 5.165,00 si ritiene equo infliggere alla medesima la
sanzione dell’ ammenda di Euro 2500,00.
P.Q.M.
dichiara responsabile della violazione oggetto di deferimento la Società A.S. S.Enea, e per
l’effetto infligge alla stessa la sanzione della ammenda pari ad euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00).
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