COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare PLAY OUT 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. FABRO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FABRO / REAL QUADRELLI DISPUTATA IL 25/05/08 A MONTECCHIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE DELL’UMBRIA, DEL GIORNO 29/05/08 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SERRANTI DANIELE PER N.8 GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 13/06/2008
Delibera della Commissione Disciplinare
PLAY OUT 1ª CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. FABRO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
FABRO / REAL QUADRELLI DISPUTATA IL 25/05/08 A MONTECCHIO (AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO
REGIONALE DELL’UMBRIA, DEL GIORNO 29/05/08 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SERRANTI DANIELE PER N.8 GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12/6/2008, la seguente decisione.
fatto
- SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
- NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività
della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della stessa.
- ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale
rappresentante della Società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA.
Quanto dedotto dalla U.S. Fabro nel proprio reclamo non trova riscontro alcuno negli atti
ufficiali di gara e nelle precisazione fornite dall’arbitro in sede di audizione a questa Commissione.
Il direttore di gara ha confermato che il calciatore Serranti Daniele si è reso responsabile delle
violazioni allo stesso contestate, precisando però che le spinte ricevute sono state inferte senza
particolare violenza, col solo intento di intimorirlo.
Ciò rilevato, si ritiene pertanto equo contenere la sanzione inflitta al suddetto Serranti dal G.S.
a sei giornate effettive di gara.
p.q.m.
in accoglimento parziale del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al calciatore Serranti
Daniele a sei giornate effettive di gara.
•ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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