COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare PLAY OUT 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. FABRO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FABRO / REAL QUADRELLI DISPUTATA IL 25/05/08 A MONTECCHIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE DELL’UMBRIA, DEL GIORNO 29/05/08 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SERRANTI DANIELE PER N.8 GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare PLAY OUT 1ª CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. FABRO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FABRO / REAL QUADRELLI DISPUTATA IL 25/05/08 A MONTECCHIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 96 DEL COMITATO REGIONALE DELL’UMBRIA, DEL GIORNO 29/05/08 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SERRANTI DANIELE PER N.8 GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12/6/2008, la seguente decisione. fatto - SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. - NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e pertanto chiedeva la riduzione della stessa. - ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione compariva l’arbitro della gara ed il legale rappresentante della Società reclamante. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. Quanto dedotto dalla U.S. Fabro nel proprio reclamo non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e nelle precisazione fornite dall’arbitro in sede di audizione a questa Commissione. Il direttore di gara ha confermato che il calciatore Serranti Daniele si è reso responsabile delle violazioni allo stesso contestate, precisando però che le spinte ricevute sono state inferte senza particolare violenza, col solo intento di intimorirlo. Ciò rilevato, si ritiene pertanto equo contenere la sanzione inflitta al suddetto Serranti dal G.S. a sei giornate effettive di gara. p.q.m. in accoglimento parziale del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al calciatore Serranti Daniele a sei giornate effettive di gara. •ORDINA RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it