COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 13/06/2008 Delibera della Commissione Disciplinare PLAY OFF JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. FEDERICO MOSCONI E DAL CALCIATORE STELLA ALESSANDRO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS LA CASTELLANA – FEDERICO MOSCONI DISPUTATA IL 17.05.2008 A COLLEPEPE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 94 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.05.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 102 del 13/06/2008
Delibera della Commissione Disciplinare
PLAY OFF JUNIORES REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. FEDERICO MOSCONI E DAL
CALCIATORE STELLA ALESSANDRO IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIRTUS LA
CASTELLANA – FEDERICO MOSCONI DISPUTATA IL 17.05.2008 A COLLEPEPE (AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 94 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 21.05.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).
•PER SQUALIFICA AL CALCIATORE STELLA ALESSANDRO FINO AL 31.12.2008.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.06.08, la seguente decisione.
- SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
- NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società ed il calciatore, adducendo i seguenti motivi:
eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima.
- ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’audizione del calciatore Stella Alessandro da parte di questa Commissione ha consentito di
ricostruire dettagliatamente l’accaduto riportato dall’arbitro nel proprio referto di gara al termine
della partita. Più precisamente, al triplice fischio della gara, il calciatore Stella Alessandro, in senso
di stizza per la conclusione della gara stessa, colpiva con una manata il pallone, che
accidentalmente colpiva l’arbitro. Il calciatore pronunciava altresì le frasi irriguardose riportate
dall’arbitro nel proprio referto. Ciò premesso, a parere di questa Commissione, la sanzione inflitta
può essere contenuta fino al 18/10/2008.
p.q.m.
accoglie parzialmente il reclamo proposto dal società G.S.D. Federico Mosconi ed in proprio dal
calciatore Stella Alessandro e per l’effetto riduce la squalifica sino al 18/10/1008 .
•ORDINA RESTITUIRE LA TASSA RECLAMO.
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