COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 29/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Comunicato Ufficiale N° 071 del 29/02/2008 Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Saponaro Silvio, calciatore tesserato all’epoca dei fatti società Aletico Montecchio; _ società A.S.C. Atletico Montecchio; per rispondere: – il primo della violazione di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto della F.I.G.C. per aver violato l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C. nonché della violazione di cui all’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; – la seconda della violazione di cui all’art.4 coma 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili al proprio calciatore all’epoca dei fatti.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 29/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Comunicato Ufficiale N° 071 del 29/02/2008 Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei confronti di : _ Sig. Saponaro Silvio, calciatore tesserato all’epoca dei fatti società Aletico Montecchio; _ società A.S.C. Atletico Montecchio; per rispondere: - il primo della violazione di cui all’art. 27, comma 2 dello Statuto della F.I.G.C. per aver violato l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C. nonché della violazione di cui all’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; - la seconda della violazione di cui all’art.4 coma 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili al proprio calciatore all’epoca dei fatti. F A T T O Con atto nr. 1173/038pf07-08/SP/ma del 12 novembre 2007, il Procuratore Federale della F.I.G.C, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale gli incolpati in premessa indicati, per rispondere delle violazioni ascritte. Sono presenti gli Avv.ti Lorenzo Giua ed Antonio Villani in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Non sono presenti gli incolpati; E’ presente la D.ssa De Marco Maria Giovanna in sostituzione dell’Avvocato Lubrano Enrico che assiste e rappresenta il calciatore Saponaro Silvio. La Commissione rilevato che risulta in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio che il calciatore Silvio Saponaro ha azionato la propria pretesa innanzi al Giudice Civile per fatti avvenuti durante lo svolgimento della gara Canepino/Riano del 02/10/2005 senza il previo esperimento dei mezzi di tutela approntati dall’ordinamento sportivo e senza il necessario assenso Federale; - cu 71/2037 - Ritenuto che la c.d. clausola compromissoria di cui all’articolo 27 dello Statuto F.I.G.C. non deve ritenersi tacitamente abrogata o comunque inoperante a seguito della entrata in vigore della Legge 280/03, così come invece prospettato dalla difesa dell’incolpato, anche in virtù di quanto espressamente previsto dall’articolo 3 1° comma della citata norma, il quale, al contrario, conferma espressamente la validità ed efficacia delle clausole compromissorie previste dagli Statuti delle Federazioni Sportive; Ritenuto pertanto che il comportamento posto in essere dai deferiti integra, senza dubbio, le violazioni loro rispettivamente contestate e deve conseguentemente essere affermata la loro responsabilità al riguardo, P.Q.M. Delibera, in accoglimento parziale del Deferimento richiesto dalla Procura Federale della F.I.G.C. riconosciuta la responsabilità degli incolpati, di infliggere al calciatore Saponaro Silvio la sanzione della squalifica di mesi 3 ed alla Società Atletico Montecchio la sanzione dell’ammenda di Euro 300,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.
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