COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 29/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.S.D. UMBERTIDE TIBERIS CALCIO ED A.S.D. PONTEVALLECEPPI IN RIFERIMENTO ALLA GARA UMBERTIDE TIBERIS CALCIO – PONTEVALLECEPPI DISPUTATA IL 10.02.2008 A MONTONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 13.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 29/02/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALI NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.S.D. UMBERTIDE TIBERIS CALCIO ED A.S.D. PONTEVALLECEPPI IN RIFERIMENTO ALLA GARA UMBERTIDE TIBERIS CALCIO - PONTEVALLECEPPI DISPUTATA IL 10.02.2008 A MONTONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 36 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL GIORNO 13.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ PER AMMENDA DI €. 300,00 ALL’A.S.D. UMBERTIDE TIBERIS CALCIO; _ PER SQUALIFICA AL CALCIATORE BELIA MATTEO PER TRE GIORNATE DI GARE [UMBERTIDE TIBERIS CALCIO]; _ PER SQUALIFICA AL CALCIATORE MORDI ABDELHALIM PER TRE GIORNATE DI GARA [UMBERTIDE TIBERIS CALCIO]; _ PER SQUALIFICA AL CALCIATORE EL OUNAIDI YOUSSEF PER QUATTRO GIORNATE DI GARA [UMBERTIDE TIBERIS CALCIO]; _ PER SQUALIFICA ALL’ALLENATORE CORSICI GIUSEPPE FINO AL 07.03.2008 [UMBERTIDE TIBERIS CALCIO]; _ PER AMMENDA DI €. 150,00 A.S.D. PONTEVALLECEPPI; _ PER SQUALIFICA AL CALCIATORE FADIKA MUSTAPHA PER TRE GIORNATE DI GARA [A.S.D. PONTEVALECEPPI]; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.02.08, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Perugia comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e richiesta di riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro della gara, seppur regolarmente convocato. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Si dispone preliminarmente la riunione dei due ricorsi per connessione oggettiva. Per quanto concerne le sanzioni irrogate ai calciatori Mordi Abdelhalim e El Ounaidi Youssef dell’Umbertide Tiberis Calcio e Fadika Moustafa del Pontevalleceppi, si ritiene che i comportamenti tenuti dai medesimi, dettagliatamente descritti nel referto di gara, giustifichino le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo, che pertanto debbono essere confermate. - cu 71/2040 - Analogamente, si osserva che le ammende inflitte alle due Società, che hanno dato luogo ai gravi episodi che hanno costretto l’arbitro a sospendere la gara, risultano congrue ed adeguate ai fatti accaduti. Per quanto riguarda invece la posizione del calciatore Belia Matteo, appare equo contenere la squalifica in due giornate. Quanto infine all’allenatore dell’Umbertide Tiberis Calcio, sig. Corsici Giuseppe, la squalifica può essere ridotta fino al 28/02/2008. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Umbertide Tiberis Calcio, riduce la squalifica del calciatore Belia Matteo a due giornate di gara e la squalifica dell’allenatore Corsici Giuseppe fino al 28/02/2008; conferma nel resto le decisioni adottate dal Giudice Sportivo. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO DELL’A.S.D. PONTEVALLECEPPI; _ RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO DELL’A.S.D. UMBERTIDE TIBERIS CALCIO.
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