COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MONTEMALBE ELLERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEMALBE ELLERA- PILA DISPUTATA IL 25.01.2009 A MANTIGNANA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 28.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) – PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BRACHINI FILIPPO FINO AL 15.05.2009;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/02/200 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MONTEMALBE ELLERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTEMALBE ELLERA- PILA DISPUTATA IL 25.01.2009 A MANTIGNANA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 28.01.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) - PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE BRACHINI FILIPPO FINO AL 15.05.2009; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.02.2009, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e richiesta di riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: Il comportamento antisportivo ed intimidatorio posto in essere dal Sig. Brachini Filippo è stato confermato dal direttore di gara nel corso della sua audizione dinanzi a questa Commissione. Tuttavia al termine della gara lo stesso Brachini Filippo si recava nello spogliatoio del direttore di gara e chiedeva scusa per il proprio comportamento. Tutto ciò premesso, a parere di questa Commissione l’inibizione del Sig. Brachini Filippo può essere contenuta fino al 15.04.2009. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Montemalbe Ellera, riduce l’inibizione inflitta al dirigente Brachini Filippo, fino al 15.04.2009. DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO
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