COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 27/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. S. NICOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PETRIGNANO – S. NICOLO’ DISPUTATA IL 08.03.2009 A PETRIGNANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TOZZI CRISTIANO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 93 del 27/03/200
Delibera della Commissione Disciplinare
PRIMA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. S. NICOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PETRIGNANO – S.
NICOLO’ DISPUTATA IL 08.03.2009 A PETRIGNANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI
DATA)
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TOZZI CRISTIANO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.03.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione
e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto descritto nel referto circa il
comportamento del calciatore Tozzi Cristiano, precisando come quest’ultimo al termine della gara lanciava
uno sputo all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria nell’ambito di uno alterco tra i due. Ferma
restando la deprecabilità del gesto, si ritiene comunque equo ridurre a tre giornate la squalifica inflitta in
considerazione del fatto che non risulta accertato che lo sputo abbia colpito l’avversario.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo proposto dalla società U.S. San Nicolò, riduce la squalifica inflitta al calciatore
Tozzi Cristiano a tre giornate di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 27/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. S. NICOLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PETRIGNANO – S. NICOLO’ DISPUTATA IL 08.03.2009 A PETRIGNANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA) – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TOZZI CRISTIANO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA."