COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 27/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare A CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MADONNA ALTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA MADONNA ALTA – RAMAZZANO DISPUTATA IL 07.03.2009 A MADONNA ALTA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE COZZI ALESSANDRO PER CINQUE GIORNATE DÌ GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 93 del 27/03/200
Delibera della Commissione Disciplinare
A CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA MADONNA ALTA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
MADONNA ALTA - RAMAZZANO DISPUTATA IL 07.03.2009 A MADONNA ALTA (AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 86 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 11.03.2009
PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE COZZI ALESSANDRO PER CINQUE GIORNATE DÌ GARA.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.03.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: eccessività della sanzione e
richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
L’atteggiamento posto in essere dal calciatore Cozzi Alessandro è stato puntualmente ricostruito
dall’arbitro dinanzi a questa Commissione.
In particolare il direttore di gara ha chiarito che il gesto posto in essere nei suoi confronti dall’atleta non
è stato di violenza ma semplicemente volto a richiamare la sua attenzione. Ha invece confermano la frase
irriguardosa riportate pronunciata al suo indirizzo dal giocatore stesso. In considerazione di quanto sopra la
sanzione inflitta al calciatore Cozzi Alessandro deve essere ridotta a due giornate di gara per
comportamento gravemente irriguardoso.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto dalla società Polisportiva Madonna Alta e riduce a due giornate di squalifica la
sanzione inflitta al calciatore Cozzi Alessandro.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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