COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 27/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUPERGA 48 – COSTANO DISPUTATA IL 01.03.2009 A S. GIOVANNI DI BAIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BONACCI MARCO FINO AL 31.12.2009.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 93 del 27/03/200
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUPERGA 48 -
COSTANO DISPUTATA IL 01.03.2009 A S. GIOVANNI DI BAIANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.03.2009
PUBBLICATO IN PARI DATA).
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BONACCI MARCO FINO AL 31.12.2009.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.03.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della sanzione
e richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato quanto dal medesimo riferito circa il comportamento del Bonacci,
ribadendo come quest’ultimo, a fine gara, dopo essere stato espulso per atteggiamento offensivo nei
confronti dell’arbitro stesso, lo spingeva alle spalle facendolo urtare contro la porta dello spogliatoio.
Considerata peraltro la minima entità delle lesioni subite dall’arbitro, ferma restando la gravità del gesto, si
ritiene di ridurre la sanzione nella squalifica fino al 30.09.2009.
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto dalla società ASD Superga 48, riduce la squalifica della sanzione inflitta al
calciatore Bonacci Marco fino al 30.09.2009.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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