COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 93 del 27/03/200 Delibera della Commissione Disciplinare JUNIORES REGIONALE A2 NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GUALDO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. PILA CALCIO – GUALDO CALCIO DISPUTATA IL 28.02.2009 A PILA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.03.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA). – PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE LODI ANDREA FINO AL 10.04.2009; – PER AMMENDA DI €.450,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 93 del 27/03/200
Delibera della Commissione Disciplinare
JUNIORES REGIONALE A2
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GUALDO CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA A.S.D. PILA
CALCIO – GUALDO CALCIO DISPUTATA IL 28.02.2009 A PILA (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.82 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 04.03.2009
PUBBLICATO IN PARI DATA).
- PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE LODI ANDREA FINO AL 10.04.2009;
- PER AMMENDA DI €.450,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.03.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività delle sanzioni e
richiesta di riduzione delle medesime.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro seppur regolarmente
convocato.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dal referto arbitrale emerge chiaramente un comportamento gravemente e reiteratamente offensivo e
minaccioso di alcuni sostenitori e tesserati della società Gualdo nei confronti del direttore di gara, tale da
aver anche favorito un comportamento ostile degli stessi giocatori della società Gualdo verso l’arbitro
durante lo svolgimento della gara. Si ritiene conseguentemente congrua l’ammenda inflitta dal G.S.
Per quanto concerne la squalifica inflitta all’allenatore Lodi Andrea, questa Commissione ritiene invece
che dal referto arbitrale non è dato evincere se l’invito a fermarsi rivolto dall’allenatore ai propri giocatori
negli ultimi due minuti di recupero sia da intendere nel senso di una esortazione ad interrompere la partita
ovvero, come invece prospettato dalla società reclamante, nel senso di un invito alla calma, considerata la
tensione creatasi in campo tra i giocatori.
Nel dubbio si ritiene di annullare detta squalifica.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Gualdo, annulla la sanzione della squalifica
inflitta all’allenatore Lodi Andrea. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S..
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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