COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 – Comunicato Ufficiale N° 32 del 29 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Decisioni del Giudice Sportivo: Gara UNION VIGONTINA – FELTRESEPREALPI del 19/ 1/ 2003
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
- Comunicato Ufficiale N° 32 del 29 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it
- Decisioni del Giudice Sportivo:
Gara UNION VIGONTINA - FELTRESEPREALPI del 19/ 1/ 2003
A scioglimento della riserva di cui al Com.Uff. n.31 del 22.1.2003, riferiscesi che con rituale reclamo la Società Feltrese Prealpi ha chiesto l’invalidazione del risultato della gara (nella quale è rimasta soccombente per 1 - 0) dichiarando di esser stata costretta, al 40’ del 2° tempo, a sostituire un proprio giocatore a seguito di stordimento di cui sarebbe stato vittima a causa dello scoppio di un petardo - dal quale sarebbe stato colpito - lanciato sul terreno di gioco da sostenitori della Società Union Vigontina.
Ciò premesso, rilevato dal Rapporto dell'Arbitro (nel quale l'episodio è stato minuziosamente descritto) che il giocatore sarebbe stato richiamato fuori dal terreno di gioco e sostituito mentre - riavutosi da momentaneo intontimento - si apprestava a riprendere il suo ruolo;
ritenuto - a sensi art. 12 del C.G.S. - doversi escludere qualsiasi rilevanza alle eventuali conseguenze riportate dal giocatore all'atto turbativo in discorso (e sia che il mezzo di disturbo lo abbia oppure non lo abbia colpito);
il G.S., tutto ciò considerato, ravvisato che la sostituzione forzosa nella particolare fattispecie non assume natura di evento influente e decisivo sulla regolarità della gara
D E L I B E R A
· di respingere il reclamo avanzato dall’U.S. Feltrese, addebitandone la relativa tassa
· di omologare la partita con il risultato acquisito in campo : Union Vigontina - Feltrese Prealpi 1 - 0
· di infliggere alla Società Union Vigontina per azione di disturbo della partita - da parte di propri sostenitori - con mezzo alquanto infido, l'ammenda di € 78,00.