COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 16 OTTOBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCVENETOCALCIO.IT – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. LA MARENESE Avverso delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto di cui al Com. n. 12 del 25/09/2002 – Inibizione Sig. D’Arsié Fabio (Dirigente) sino al 25/11/2002 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 16 OTTOBRE 2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCVENETOCALCIO.IT - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. LA MARENESE Avverso delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto di cui al Com. n. 12 del 25/09/2002 - Inibizione Sig. D’Arsié Fabio (Dirigente) sino al 25/11/2002 - Campionato di Promozione La Società A.C. La Marenese ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata sul Com. Uff. n.12 del 25/9/2002, con la quale veniva inflitta la sanzione della inibizione sino al 25/11/2002 al proprio dirigente Sig. D’Arsiè Fabio “per comportamento antiregolamentare durante la gara e per ripetuti insulti alla terna arbitrale rinnovati al termine dell’incontro assumendo un comportamento deplorevole”. La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto commesso. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; convocato il Sig. D’Arsiè Fabio su richiesta della Società La Marenese che comunque non si è presentato; sentito l’arbitro per le vie brevi; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; ritenuto che gli incombenti espletati dalla Commissione hanno definitivamente chiarito che non è ascrivibile al Sig. D’Arsié un contegno offensivo, ma soltanto un comportamento antiregolamentare, concretizzatosi nell’accesso non autorizzato agli spogliatoi P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. La Marenese; · di ridurre la sanzione della inibizione a carico del Sig. D’Arsiè Fabio, riconducendola al 16 Ottobre 2002. La tassa reclamo non è stata versata.
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