COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°21 del 13 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it – Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. FIESSO D’ARTICO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. Uff. n. 19 del 30/10/2002 – Squalifica sino al 30/12/2002 Allenatore Gianni Buson – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°21 del 13 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it - Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.C. FIESSO D’ARTICO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Com. Uff. n. 19 del 30/10/2002 - Squalifica sino al 30/12/2002 Allenatore Gianni Buson - Campionato di Promozione La Società A.C. Fiesso d’Artico ha proposto rituale reclamo avverso la deliberazione del Giudice Sportivo Regionale, pubblicata sul Com. Uff. n.19 del 30/10/2002, con la quale veniva inflitta la sanzione della inibizione sino al 30/12/2002 al proprio allenatore Sig. Gianni Buson “per aver, durante la gara, contestato ed insultato l’arbitro usando un linguaggio blasfemo, reiterando gli insulti a fine partita all’arbitro stesso, tacciandolo di disonestà”. La Società reclamante asserisce che la pena inflitta appare eccessiva rispetto al fatto commesso, negando che il proprio allenatore abbia proferito bestemmie ed espressioni offensive. La Commissione Disciplinare effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; convocati e sentiti il Sig. Gianni Buson ed il rappresentante legale della Società, sentito l’arbitro, per le vie brevi, che ha integralmente confermato quanto già esposto nel referto di gara e relativo allegato; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado; considerato che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 31 lettera a1 del C.G.S.; ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in relazione al riferito comportamento del Sig. Buson. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera · di respingere il reclamo avanzato dall’A.C. Fiesso d’Artico; · di confermare la sanzione della squalifica a carico del Sig. Buson Gianni (Allenatore) sino al 30/12/2002. La tassa reclamo viene introitata.
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