COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 15 Settembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C. nei confronti : della calciatrice Zugno Elisa (già tesserata A.C. Valmarana) – attualmente tesserata C.F. Vicenza Calcio Femminile del Sig. De Zuanne Sergio – Presidente pro-tempore dell’A.C. Valmarana della Società Associazione Calcio Valmarana

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 15 Settembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE COMMISSIONE TESSERAMENTI F.I.G.C. nei confronti : della calciatrice Zugno Elisa (già tesserata A.C. Valmarana) – attualmente tesserata C.F. Vicenza Calcio Femminile del Sig. De Zuanne Sergio – Presidente pro-tempore dell’A.C. Valmarana della Società Associazione Calcio Valmarana La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con atto del 29/01/2004, ha deferito dinanzi alla scrivente Commissione Disciplinare, in seguito alla delibera apparsa sul proprio Comunicato n. 10/D del 17/10/2003 : - la calciatrice Zugno Elisa per aver segnalato tardivamente l’irregolarità della mancanza della firma, sull’atto del tesseramento, della madre (essendo la Zugno all’epoca minorenne) per un fine strumentale, dal momento che la stessa, comunque a seguito di detto tesseramento, ha disputato per ben tre stagioni sportive il Campionato di Serie “C” regionale di attività femminile per l’A. C. Valmarana; -· il Sig. De Zuanne Sergio – Presidente pro-tempore dell’A.C. Valmarana presidente pro-tempore, alla data di sottoscrizione del tesseramento della calciatrice Zugno Elisa, per infrazione all’art. 8 del C.G.S. in quanto le modalità attinenti al tesseramento dell’atleta predetta non si sono svolte conformemente alle disposizioni federali, così violando il combinato disposto dll’art. 39 delle NOIF; - la Società Associazione Calcio Valmarana per violazione dell’art. n. 8 e n. 9 del C.G.S. in quanto responsabile, a titolo di responsabilità oggettiva, per l’inadempienza e acquiescenza della Società, in quanto le modalità attinenti al tesseramento dell’atleta predetta non si sono svolte conformemente alle disposizioni federali, così violando il combinato disposto dell’art. 39 delle NOIF. La Commissione Disciplinare scioglie la riserva pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 7/4/2004 del C.R. Veneto, con la quale sospendeva ogni decisione in merito al deferimento esposto in oggetto, in attesa del pronunciamento richiesto alla Corte Federale per rendere l’interpretazione autentica delle norme contenute nell’art. 39 delle NOIF e ciò al fine di evitare il contrasto di giudicati; vista l’interpretazione dell’art. 39 delle NOIF da parte della Corte Federale, pubblicata con proprio Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 4/8/2004, con la quale conferma che le richieste di tesseramento dei calciatori minori d’età devono essere sottoscritte da entrambi i genitori; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentita in data 6/4/2004 la calciatrice Zugno Elisa; sentito in data 6/4/2004 il Sig. De Zuanne Sergio – Presidente pro-tempore dell’A.C. Valmarana, anche all’epoca dell’episodio in esame; ritenuto alla luce delle acquisizioni probatorie l’insussistenza del fatto ascritto alla calciatrice Zugno Elisa; invero, quest’ultima, nata il 14/3/1985, ha raggiunto la maggiore età soltanto qualche mese prima (14/3/2003) della conoscenza dell’irregolarità del tesseramento, acquisita il 10/7/2003, ed immediatamente denunciata alla Commissione Tesseramenti; questo quadro di riferimento non consente di ravvisare una strumentalità dell’esercizio di un legittimo diritto da parte della Zugno, la quale del resto, prima dell’acquisizione della piena capacità di agire, non avrebbe potuto autonomamente determinarsi; ritenuta, per converso, sulla base dei dati istruttori acquisiti, la responsabilità del Sig. De Zuanne Sergio - presidente protempore dell’A.C. Valmarana - il quale per la carica rivestita era tenuto a rispettare – al di là della sua condivisibilità o meno - la regola della doppia firma dei genitori – del resto esplicitata, oltre che nella normativa federale primaria e secondaria, anche nella stessa modulistica; ritenuto infine che la responsabilità oggettiva della Società A.C. Valmarana per l’irregolarità compiuta dal suo Presidente consegue automaticamente P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di assolvere la calciatrice Zugno Elisa dall’incolpazione ascrittale; di comminare la sanzione della inibizione a carico del Sig. De Zuanne Sergio (Presidente pro-tempore Soc. Valmarana) sino al 15 Ottobre 2004; di infliggere nei confronti della Società A.C. Valmarana l’ammenda di € 52,00.-
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