COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 15 Settembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. MASSANZAGO Avverso regolarità gara Massanzago-Ambrosiana del 5/9/2004 – Coppa Italia Dilettanti – fase regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 10 del 15 Settembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO POL. MASSANZAGO Avverso regolarità gara Massanzago-Ambrosiana del 5/9/2004 – Coppa Italia Dilettanti – fase regionale La Pol. Massanzago ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione del giocatore Thiam Souleymane (Ambrosiana) perché squalificato. La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali di gara ed esperiti i rituali accertamenti; rilevato che il giocatore Thiam Souleymane era effettivamente colpito da sanzione di squalifica per una giornata di gara per ammonizioni, conseguite a seguito di incontri di Coppa Italia della stagione 2003/2004, secondo quanto pubblicato nel Com. Uff. n.11 del 17-9-2003 del C.R. Veneto, pag. 11/163; accertato che detto provvedimento doveva essere scontato nella manifestazione di Coppa Italia della stagione 2004/2005 a cui partecipa la Società Ambrosiana; constatato che la Pol. Ambrosiana non ha presentato controdeduzione alcuna P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il reclamo avanzato dalla Pol. Massanzago; di infliggere alla Società Pol. Ambrosiana la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, in base a quanto disposto dall’art. 12 n. 5/a del C.G.S.; di comminare a carico della Pol. Ambrosiana l’ammenda di € 52,00 in quanto responsabile di aver impiegato, in gara ufficiale, un giocatore squalificato. La tassa reclamo non é stata versata.
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